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RENTRI, istruzioni sul pagamento delle sanzioni - Opra Lazio
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RENTRI, istruzioni sul pagamento delle sanzioni

RENTRI, istruzioni sul pagamento delle sanzioni

Argomento

Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Il portale Rentri ha pubblicato le indicazioni operative per il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La novità interessa sia i soggetti destinatari dei provvedimenti sanzionatori, che devono effettuare il versamento, sia gli enti incaricati dell’accertamento, che devono indicare correttamente le modalità di pagamento nei propri atti.

Le sanzioni riguardano la mancata o irregolare iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi secondo le tempistiche e le modalità previste dal regolamento Rentri. L’avviso non modifica il regime sanzionatorio, ma chiarisce in modo operativo dove devono essere versate le somme irrogate.

Il pagamento deve essere effettuato a favore del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, istituito per le sanzioni Rentri da riassegnare al Ministero ai sensi del comma 12 dello stesso articolo 258.

Nella causale del versamento deve essere riportato il riferimento alla violazione e al provvedimento sanzionatorio. Questo passaggio è essenziale per collegare correttamente il pagamento all’atto ricevuto.

Chi riceve una sanzione Rentri deve usare le coordinate e la causale indicate nell’avviso ufficiale, conservando la prova del versamento insieme al provvedimento. Gli enti accertatori, invece, devono riportare le stesse informazioni nei provvedimenti emessi, così da evitare pagamenti non riconciliabili o indicazioni difformi tra un atto e l’altro.

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