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Statuto - Opra Lazio
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Statuto

Art. 1 - Costituzione dell’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato del Lazio

Al fine di contribuire alla promozione della prevenzione anche con azioni finalizzate alla tutela ed alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro, è costituito tra le Organizzazioni regionali dell’artigianato CNA, Confartigianato, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori CGIL, CISL, UIL, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del capo III, Titolo II, Libro Primo del Codice civile e conformemente all’Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e al Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., l’Organismo Paritetico Regionale per l’Artigianato (O.P.R.A.) del Lazio.

Art. 2 - Compiti e scopi dell’ O.P.R.A.

L’O.P.R.A. non ha scopi di lucro.

Esso svolge, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi interconfederali in vigore, compiti di indirizzo, promozione e coordinamento degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (O.P.T.A.) e ogni altra funzione indicata nel presente Statuto, nell’Accordo Interconfederale del 13/09/2011 e nel Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i., oltreché negli accordi interconfederali regionali vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’O.P.R.A. costituisce seconda istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i. fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.

L’O.P.R.A. costituisce prima istanza di riferimento in caso di mancata costituzione degli Organismi Paritetici Territoriali dell’Artigianato (O.P.T.A.).

Art. 3 – Sede e durata

L’O.P.R.A. ha la sede legale a Roma presso la sede dell’ENTE BILATERALE DEL LAZIO PER L’ARTIGIANATO (EBLART). La sua durata è illimitata.

Art. 4 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’O.P.R.A. spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nominati ai sensi del successivo articolo 5.

Le Deliberazioni adottate dall’Organismo dovranno essere firmate congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 5 - Organi dell’O.P.R.A

L’O.P.R.A. è retto da un Consiglio di 8 componenti effettivi, dei quali 4 designati da Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI e CLAAI, e 4 da CGIL, CISL e UIL. I componenti del Consiglio nominano al loro interno il Presidente ed il Vice Presidente, uno espressione delle OO.AA., l’altro delle OO.SS. I componenti del Consiglio, il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi e possono essere riconfermati per due mandati.

E’ data facoltà alle Associazioni costituenti l’O.P.R.A. di provvedere alla sostituzione dei rispettivi componenti anche prima della scadenza del mandato.

L’eventuale sostituzione dei componenti, del Presidente ed il Vice Presidente avrà validità fino alla scadenza del mandato.

Tutte le cariche sono esercitate gratuitamente salvo i rimborsi delle spese sostenute e documentate per le attività inerenti l’O.P.R.A. secondo quanto stabilito dal Regolamento interno.

Art. 6 - Compiti e poteri del Consiglio

Il Consiglio provvede all’amministrazione ed alla gestione dell’O.P.R.A., compiendo gli atti necessari al
conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.
Spetta inoltre al Consiglio di:

  • nominare, al proprio interno, il Presidente e il Vice Presidente;
  • ratificare le modifiche statutarie concordate dalle parti sociali costituenti l’O.P.R.A;
  • approvare il regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
  • approvare, annualmente, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  • vigilare sul funzionamento di tutti i servizi dell’O.P.R.A., sia tecnici che amministrativi e provvedere eventualmente alla determinazione del personale dipendente ed indipendente, occorrente al funzionamento dell’O.P.R.A., regolandone il trattamento economico e normativo;
  • promuovere l’impiego dei fondi patrimoniali a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;
  • promuovere gli atti amministrativi e giudiziari che riterrà opportuni per il buon funzionamento dell’O.P.R.A.;
  • delegare funzioni e/o compiti al Presidente ed al Vice Presidente e/o ad altri componenti del Consiglio;
  • riunire almeno una volta l’anno gli RLST

Art. 7 - Convocazione e deliberazione

Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno 4 volte l’anno; in via straordinaria, ogni volta sia richiesto da almeno la metà dei membri del Consiglio stesso ovvero dal Presidente e/o dal Vice Presidente.

La convocazione del Consiglio è fatta mediante avviso scritto da inviare almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione. In caso straordinario, la convocazione urgente, tramite telegramma, fax o posta elettronica certificata, potrà essere diramata riducendo il termine di preavviso a 48 ore.

La convocazione dovrà contenere luogo, giorno ed ora della riunione, nonché l’elencazione dei punti dell’Ordine del Giorno.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza delle parti datoriali ed uno in rappresentanza delle parti sindacali, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

Le decisioni del Consiglio sono prese all’unanimità.

Art. 8 - Presidente e Vice Presidente

  • Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica 36 mesi, salvo la facoltà di sostituzione di cui all’art. 5
    del presente Statuto.
    Spetta al Presidente e al Vice Presidente:
    predisporre il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
  • promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio e presiedere alle riunioni;
  • dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio;
  • predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  • verificare e autorizzare le spese di attività;


Il Presidente ed il Vice Presidente esercitano congiuntamente il potere di firma nell’ambito di quanto
previsto dal presente Statuto e delle deleghe accordate dall’O.P.R.A

Art. 9 - Patrimonio dell’O.P.R.A.

Il patrimonio dell’O.P.R.A. è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in
    proprietà dell’O.P.R.A medesimo;
  • dagli avanzi di gestione delle somme destinate a formare speciali riserve ed accantonamenti;
  • dalle somme che per qualsiasi altri titolo e previe eventuali autorizzazioni di legge, venissero introitate
    dall’O.P.R.A.;

I capitali del Fondo, purché sia garantito perlomeno la conservazione del capitale investito, possono essere
impiegati in operazioni finanziarie, di investimento, sia mobiliare che immobiliare, purché con la diligenza
del buon padre di famiglia e purché siano destinati alla sempre miglior gestione sociale dell’Ente,
affidandone la gestione ad istituti di credito e/o finanziari di primaria importanza. Tutte le decisioni che
attengono al patrimonio ed all’uso dei capitali dell’O.P.R.A. devono essere adottate dal Consiglio. E’ fatto
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’O.P.R.A., salvo che la destinazione e distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 - Introiti dell’O.P.R.A.

Gli introiti dell’O.P.R.A. sono costituiti:

  • dai versamenti effettuati dalle imprese e/o dai loro dipendenti in base alle disposizioni di legge, degli
    accordi interconfederali vigenti e dei contratti di lavoro applicati;
  • dai contributi connessi alla designazione dei RLST, versati da aziende aderenti a Confartigianato, CNA,
    CASARTIGIANI E CLAAI e che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie
    dell'accordo interconfederale del 13/09/2011.
  • da eventuali altre risorse pubbliche o private;
  • da eventuali entrate derivanti anche da iniziative sociali;
  • da somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni, sovvenzioni;
  • dagli interessi ed utili che dovessero derivare dal patrimonio dell’O.P.R.A.

Art. 11 - Prelevamenti e spese

Per le spese di impianto e di gestione l’O.P.R.A. potrà valersi delle entrate di cui al precedente articolo 10
dello Statuto. Ogni prelevamento di fondi ed erogazioni a qualsiasi titolo ordinario e straordinario, dovrà
essere giustificato dalla relativa documentazione vistata dal personale eventualmente designato e contenere le firme del Presidente e del Vice Presidente o di loro sostituti a ciò debitamente autorizzati.

Art. 12 - Sostituzione temporanea del Presidente e del Vice Presidente nel periodo di firma

Per tutte le operazioni per le quali sia stabilita la firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente, il
Consiglio, in caso di assenza o di impedimento di uno dei due o di tutti e due, provvederà a nominare uno o
due sostituti.

Art. 13 - Gestione finanziaria dell’O.P.R.A.

La gestione finanziaria dell’O.P.R.A. ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno
stesso. Al termine di ogni esercizio il Presidente ed il Vice Presidente dell’O.P.R.A provvederanno alla
stesura del bilancio consuntivo. Tale bilancio dovrà essere approvato dal Consiglio entro 120 (centoventi)
giorni dalla chiusura dell’esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il Consiglio potrà procedere
all’approvazione del bilancio consuntivo entro 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell’esercizio.
Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente ed il Vice Presidente dovranno predisporre il bilancio
preventivo.


Il bilancio consuntivo ed il preventivo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, saranno inviati alle
Associazioni sindacali e datoriali costituenti.
Il bilancio consuntivo devono dimostrare, in forma chiara e precisa, i risultati del rendiconto economico e
dello stato patrimoniale; analogamente, quello preventivo deve contenere una previsione attendibile delle
entrate e delle spese dell’esercizio finanziario a cui si riferisce.

Art. 14 - Scioglimento dell’O.P.R.A.

Lo scioglimento dell’O.P.R.A. può essere disposto dalle parti sociali, qualora l’O.P.R.A. stesso cessi
l’attività per disposizione di legge o per l’impossibilità di funzionamento o qualora esso venga a perdere, per qualsiasi motivo la propria autonomia finanziaria ed amministrativa o, infine, perché non sia in grado di
raggiungere gli scopi stabiliti dal presente Statuto.

 

In ogni caso, la liquidazione dell’O.P.R.A. sarà affidata a due liquidatori designati di comune accordo dalle
Associazioni dei datori di lavoro, dalle OO.SS. dei lavoratori.
Le parti sociali determinano, all’atto della messa in liquidazione dell’O.P.R.A., i compiti dei liquidatori.


Il patrimonio che dovesse risultare dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto, in forme
che saranno concordate dalle Parti Sociali costituenti o ad altri enti con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In caso di mancato accordo, la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15 - Regolamento

Per l’attuazione del presente Statuto l’O.P.R.A si dota di un proprio Regolamento interno predisposto dal
Presidente e dal Vice Presidente e approvato dal Consiglio.

Art. 16 - Modifica dello Statuto

Qualsiasi modifica al presente statuto sarà convenuta dalle Organizzazioni costituenti e ratificata dal
Consiglio.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’attività dell’O.P.R.A. e alla applicazione di quanto previsto dallo statuto e dal regolamento la competenza esclusiva è del Foro di Roma.