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Imballaggi compostabili, convertito con modifiche il D.L. 143/2026 - Opra Lazio
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Imballaggi compostabili, convertito con modifiche il D.L. 143/2026

Imballaggi compostabili, convertito con modifiche il D.L. 143/2026

Argomento

Ambiente

Principali contenuti 

Dal 7 ottobre 2026 è in vigore la legge n. 173/2026, che converte con modificazioni il decreto-legge relativo alla compostabilità di determinate tipologie di imballaggi in plastica monouso. Il provvedimento conferma nel D.Lgs. 152/2006 il nuovo articolo 226-quinquies, modificandone però alcune deroghe e condizioni.

La disciplina italiana si collega al PPWR, che dal 1° gennaio 2030 vieta l’immissione sul mercato di alcuni formati di imballaggio monouso indicati nell’Allegato V. L’Italia ha previsto, per determinate categorie, la possibilità di continuare a utilizzare tali imballaggi quando siano certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili secondo la UNI EN 13432 o standard europei equivalenti. L’obbligo nazionale è stato introdotto già dall’8 agosto 2026, prima dell’applicazione generale del PPWR, così da utilizzare la possibilità riconosciuta dal regolamento europeo agli Stati membri.

Le categorie interessate comprendono, in particolare, gli imballaggi in plastica monouso per meno di 1,5 kg di ortofrutta fresca preconfezionata, determinati imballaggi per alimenti e bevande consumati nei locali del settore HoReCa (Hotel, Restaurant and Catering), imballaggi monodose per condimenti e alcuni imballaggi flessibili monouso utilizzati per cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo.

Per questi ultimi, la legge di conversione introduce una condizione aggiuntiva: non è sufficiente che sia compostabile l’imballaggio. Deve essere certificato come biodegradabile e compostabile anche il prodotto contenuto, in modo da risultare compatibile con il processo di compostaggio. La previsione riguarda gli imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene destinati alla singola prenotazione nelle strutture ricettive.

La conversione modifica anche il sistema delle esenzioni. Per gli imballaggi destinati a ortofrutta fresca e per alcune esigenze sanitarie vengono richiamate le specifiche condizioni previste dall’Allegato V del PPWR. Per gli imballaggi monouso destinati ad alimenti e bevande consumati nei locali HoReCa può invece operare la deroga prevista dall’articolo 25, paragrafo 4, per le microimprese, quando sia dimostrato che non è tecnicamente possibile rinunciare a tali imballaggi oppure accedere alle infrastrutture necessarie per un sistema di riutilizzo.

Una delle novità principali è la nuova esenzione transitoria per l’ortofrutta fresca preconfezionata. In attesa degli orientamenti della Commissione europea previsti dall’articolo 25, paragrafo 6, del PPWR, l’obbligo di compostabilità non si applica a numerose categorie, tra cui ciliegie, pesche e altre drupacee, uva e frutti di bosco, kiwi e avocado, mele e pere mature, cachi, insalate e ortaggi a foglia, broccoli e cavoli, pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, fagiolini, patate, carote, asparagi, porri, erbe aromatiche fresche, funghi coltivati e prodotti ortofrutticoli di IV gamma pronti al consumo.

L’esenzione ha carattere temporaneo: il PPWR impone infatti alla Commissione di pubblicare entro il 12 febbraio 2027 orientamenti sull’Allegato V, comprendenti anche un elenco non esaustivo dei prodotti ortofrutticoli esclusi dal futuro divieto europeo.

La legge modifica anche il regime sanzionatorio. La violazione dell’articolo 226-quinquies sarà punita con una sanzione amministrativa da 2.500 a 25.000 euro, elevabile fino a quattro volte il massimo in presenza delle condizioni previste dalla norma. Tali sanzioni, tuttavia, si applicheranno dal 1° gennaio 2030.

È stata inoltre introdotta una specifica tutela per l’operatore economico che abbia acquistato gli imballaggi facendo affidamento su idonea documentazione fornita dal fabbricante, importatore o distributore, attestante la conformità ai requisiti di compostabilità. In questo caso la sanzione non si applica, salvo che l’operatore sapesse della non conformità oppure questa fosse evidente. La norma rende quindi particolarmente importante la corretta gestione e conservazione della documentazione di conformità ricevuta dai fornitori.

Rimangono comunque ferme le altre disposizioni applicabili. La compostabilità non sostituisce, ad esempio, gli obblighi previsti dalla normativa sui MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) né consente di derogare ai divieti derivanti dalla disciplina europea sui prodotti di plastica monouso.

Nella pratica, produttori, importatori, distributori e utilizzatori delle categorie di imballaggio interessate dovrebbero verificare quali prodotti ricadono nel nuovo articolo 226-quinquies, acquisire dai fornitori le certificazioni di biodegradabilità e compostabilità richieste e conservarne adeguata evidenza documentale. Per ortofrutta, settore HoReCa, strutture sanitarie e settore ricettivo occorre inoltre verificare attentamente se ricorre una delle specifiche deroghe introdotte o confermate dalla legge di conversione.

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