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Prodotti tessili invenduti, dal 19 luglio operativo il divieto Ue di distruzione - Opra Lazio
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Prodotti tessili invenduti, dal 19 luglio operativo il divieto Ue di distruzione

Prodotti tessili invenduti, dal 19 luglio operativo il divieto Ue di distruzione

Argomento

Gestione rifiuti

Principali contenuti 

Dal 19 luglio 2026 le grandi imprese non possono distruggere i prodotti di consumo invenduti elencati nell’Allegato VII del regolamento EspR. Il divieto riguarda gli operatori economici che gestiscono tali prodotti, compresi distributori e rivenditori, e si applica anche ai resi dei consumatori. Per le medie imprese scatterà dal 19 luglio 2030; micro e piccole imprese sono escluse, ma non possono essere utilizzate per aggirare il divieto.

L’ambito iniziale non comprende genericamente tutti i prodotti tessili. L’Allegato VII individua specificamente articoli di abbigliamento e relativi accessori, compresi alcuni copricapi, e calzature, sulla base dei codici della nomenclatura combinata. La Commissione potrà aggiungere in futuro altre categorie mediante atti delegati.

Il punto operativo più importante riguarda il significato di “distruzione”. Per l’EspR vi rientra non soltanto lo smaltimento, ma anche la consegna dei prodotti al riciclaggio o ad altre forme di recupero. La semplice scelta di trasformare l’invenduto in rifiuto da riciclare non consente quindi di rispettare il divieto. Non è invece considerata distruzione la consegna finalizzata esclusivamente alla preparazione per il riutilizzo, compresi ricondizionamento e rifabbricazione.

La distruzione resta possibile soltanto nelle deroghe definite dal regolamento delegato (Ue) 2026/296, ad esempio per ragioni di salute, igiene o sicurezza, danni non riparabili in modo efficiente, inidoneità del prodotto, mancata accettazione della donazione, impossibilità di preparazione per il riutilizzo o rifabbricazione e violazione di diritti di proprietà intellettuale. La deroga non è automatica: l’impresa deve poter dimostrare e documentare le condizioni che la giustificano.

Separatamente dal divieto, le grandi imprese che si disfano direttamente degli invenduti, o incaricano un terzo di farlo, devono pubblicare annualmente numero e peso dei prodotti per tipologia, motivi del conferimento, eventuali deroghe, percentuali destinate a preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altro recupero o smaltimento e misure adottate per prevenire la distruzione. Il regolamento di esecuzione (Ue) 2026/2 stabilisce formato e modalità uniformi della comunicazione.

Per le imprese interessate occorre quindi organizzare una procedura interna per inventari e resi, individuare prioritariamente canali di vendita, donazione, ricondizionamento o rifabbricazione, tracciare la consegna ai soggetti terzi e conservare le prove delle eventuali deroghe. Il nuovo quadro non si limita a chiedere dove finiscono gli invenduti: impone di evitare che diventino rifiuti, salvo casi giustificati e documentati.

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