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Biocarburanti da residui agricoli, aggiornate le Linee guida sul carbonio nel suolo - Opra Lazio
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Biocarburanti da residui agricoli, aggiornate le Linee guida sul carbonio nel suolo

Biocarburanti da residui agricoli, aggiornate le Linee guida sul carbonio nel suolo

Argomento

Ambiente

Principali contenuti 

Il MASE ha approvato l’aggiornamento delle Linee guida ISPRA dedicate al monitoraggio della qualità e del carbonio nei suoli interessati dall’asportazione di residui agricoli destinati alla produzione energetica. Il decreto del 27 agosto 2026 è stato comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 dell’8 settembre 2026.

La misura interessa in particolare gli operatori che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a partire da rifiuti e residui provenienti da terreni agricoli, ad esempio utilizzando residui colturali come la paglia. Questi soggetti devono disporre di piani che consentano di verificare che l’asportazione della biomassa non comprometta la qualità del terreno e il mantenimento del carbonio organico nel suolo.

La principale novità tecnica consiste nella semplificazione del metodo di valutazione conseguente all’adozione da parte di ISPRA del 2019 Refinement delle Linee guida IPCC. La nuova impostazione riduce il peso della quantificazione puntuale della massa dei residui asportati e considera elementi quali l’asportazione o meno dei residui, la tipologia di coltura e di gestione agronomica e l’eventuale restituzione al terreno di sostanza organica, ad esempio tramite digestato o compost.

Per determinare il carbonio organico del terreno possono essere utilizzati dati derivanti dal monitoraggio diretto oppure valori di riferimento ISPRA collegati alle caratteristiche del suolo, all’area geografica, alla coltura e alle pratiche di gestione. Lo scopo è verificare nel tempo se l’utilizzo energetico dei residui agricoli comporti una perdita significativa di carbonio e, se necessario, individuare misure gestionali compensative.

Nella pratica, un produttore di biogas, biometano, biocarburanti o altri combustibili da biomassa che utilizza residui agricoli deve innanzitutto verificare se rientra nell’articolo 42, comma 6. In caso positivo, deve disporre del previsto piano di monitoraggio o gestione, raccogliere i dati sulle colture e sulle pratiche agronomiche dei terreni da cui provengono i residui e mantenere le informazioni necessarie a dimostrare la sostenibilità della filiera. Le Linee guida rendono questa verifica più semplice, ma non eliminano l’obbligo di monitoraggio e documentazione.

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