L’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro, ha modificato le regole per individuare la decorrenza della tutela previdenziale di malattia. Dal 4 settembre 2026, il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato può essere riconosciuto anche quando il lavoratore viene visitato nell’ambulatorio del medico, e non più soltanto in caso di visita domiciliare.
In pratica, se un lavoratore si ammala il martedì, contatta il medico ma viene visitato e certificato il mercoledì, il certificato può consentire la copertura previdenziale anche del martedì, purché venga correttamente indicato nel campo “Dichiara di essere ammalato dal…”. Non è invece possibile retrodatare l’inizio della tutela di due o più giorni.
L’eccezione non opera quando il giorno precedente è sabato, domenica o un festivo infrasettimanale: in queste giornate il lavoratore deve rivolgersi al servizio di continuità assistenziale.
Il criterio incide concretamente sul conteggio dei giorni di carenza, delle percentuali dell’indennità e del periodo massimo indennizzabile. Il precedente criterio INPS era già applicabile anche alle certificazioni di continuazione e ricaduta; la nuova circolare amplia ora la possibilità di riconoscere il giorno precedente anche quando la visita avviene in ambulatorio.
Per le aziende, la novità interessa soprattutto uffici del personale, payroll e consulenti del lavoro. Nella gestione delle assenze occorre verificare la data del certificato e la data di inizio della malattia indicata dal medico: quando ricorrono le condizioni previste dall’INPS, anche il giorno precedente deve essere considerato nell’evento di malattia ai fini previdenziali. Non è richiesta una nuova comunicazione aziendale specifica, ma devono essere adeguati i criteri utilizzati per la gestione delle certificazioni e per il calcolo dell’assenza.
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