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Cantiere sospeso, il CSE deve continuare ad aggiornare il PSC - Opra Lazio
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Cantiere sospeso, il CSE deve continuare ad aggiornare il PSC

Cantiere sospeso, il CSE deve continuare ad aggiornare il PSC

Argomento

Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti 

Con la sentenza n. 28466/2026 la Corte di Cassazione ha chiarito che l’obbligo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento non viene meno semplicemente perché le lavorazioni sono temporaneamente interrotte. La Corte ha quindi rigettato il ricorso del coordinatore, confermando la condanna a 3.000 euro di ammenda per il mancato aggiornamento del PSC.

L’articolo 92, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008 impone infatti al CSE di adeguare il PSC all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. Secondo la Cassazione, tale obbligo comprende anche la fase di sospensione: il cantiere continua a esistere come realtà fisica e può presentare rischi che devono essere valutati e gestiti.

Durante una sospensione possono, ad esempio, verificarsi degrado delle opere provvisionali, instabilità di ponteggi o scavi, danneggiamento delle recinzioni, accessi di estranei, effetti di pioggia e vento, allagamenti o dispersione di materiali. Devono inoltre essere considerate le attrezzature che rimangono nel sito, come una gru, e programmate le eventuali manutenzioni necessarie.

La Corte precisa inoltre che i compiti del CSE non sono limitati alla sola gestione delle interferenze tra imprese contemporaneamente operative. Il coordinatore deve occuparsi anche della sicurezza connessa all’area e all’organizzazione del cantiere nella sua dimensione “statica”. Di conseguenza, l’assenza temporanea di lavoratori non rende automaticamente irrilevante il PSC.

Nella pratica, quando un cantiere viene sospeso il CSE dovrebbe verificare se il PSC descrive ancora correttamente lo stato effettivo del sito e, se necessario, aggiornarlo indicando condizioni del cantiere fermo, opere provvisionali e attrezzature lasciate in posto, misure contro accessi non autorizzati, controlli e manutenzioni da effettuare e condizioni necessarie per la successiva ripresa dei lavori. La sospensione, quindi, non equivale alla cessazione automatica degli obblighi di coordinamento.

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