18 Set PPWR, CONAI chiarisce dichiarazione di conformità e fascicolo tecnico degli imballaggi
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Il PPWR è applicabile dal 12 agosto 2026 e riguarda, in linea generale, tutti gli imballaggi indipendentemente dal materiale utilizzato, quindi non soltanto plastica ma anche carta, cartone, vetro, metallo, legno e altri materiali.
Uno degli aspetti più importanti riguarda l’individuazione del fabbricante, cioè del soggetto sul quale ricadono gli obblighi di valutazione e dichiarazione della conformità. La definizione non coincide necessariamente con il solo soggetto che produce materialmente l’imballaggio vuoto e deve essere verificata caso per caso sulla base del ruolo effettivamente assunto nella fabbricazione e nell’immissione sul mercato dell’imballaggio o del prodotto imballato.
Prima di immettere l’imballaggio sul mercato, il fabbricante deve effettuare, o far effettuare per proprio conto, la valutazione della conformità prevista dall’articolo 38. A tal fine deve predisporre la documentazione tecnica dell’Allegato VII, che nella pratica può essere organizzata come un vero e proprio fascicolo tecnico PPWR. Soltanto dopo avere dimostrato la conformità dell’imballaggio ai requisiti applicabili può redigere la Dichiarazione UE di conformità prevista dall’articolo 39 e dall’Allegato VIII.
Il fascicolo tecnico deve consentire di ricostruire concretamente perché l’imballaggio è conforme. Deve contenere, quando applicabili, descrizione dell’imballaggio e dell’uso previsto, materiali e componenti utilizzati, disegni e specifiche di fabbricazione, norme o altre specifiche tecniche applicate, valutazione dei requisiti pertinenti e rapporti di prova. L’Allegato VII richiede inoltre un’adeguata analisi e valutazione dei rischi di non conformità e specifiche valutazioni relative, tra l’altro, a riciclabilità, minimizzazione e riutilizzabilità.
Per predisporre tale documentazione il fabbricante deve coinvolgere la propria catena di fornitura. L’articolo 16 obbliga infatti i fornitori di imballaggi, materiali e componenti a fornire le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità. Ciò può riguardare, ad esempio, composizione e caratteristiche dei materiali, chiusure, etichette e altri componenti, informazioni sulle sostanze presenti, specifiche tecniche e rapporti di prova.
Una semplice dichiarazione generica del fornitore secondo cui il proprio prodotto “è conforme al PPWR” non è di per sé sufficiente se non consente al fabbricante di costruire la documentazione richiesta dall’Allegato VII.
La valutazione deve riguardare l’imballaggio finito nel suo complesso. Quando un’unità è composta da più elementi, come contenitore, tappo, chiusure, sigilli, etichette o altri componenti, il fascicolo tecnico deve tenere conto delle caratteristiche pertinenti dell’insieme. La sola scheda tecnica o dichiarazione relativa a un singolo componente non esaurisce quindi gli obblighi documentali previsti dal PPWR.
Dal 12 agosto 2026 devono essere considerate le prescrizioni PPWR già applicabili. Tra queste rientrano i limiti sulle sostanze contenute negli imballaggi, compreso il limite complessivo di 100 mg/kg per piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente, e le specifiche restrizioni sui PFAS negli imballaggi destinati al contatto con alimenti.
Dal 12 agosto 2026 vale inoltre il principio generale dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo cui tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili. Questo non significa, però, che siano già applicabili i futuri criteri armonizzati di progettazione per il riciclaggio: tali criteri e le relative metodologie entreranno in applicazione secondo le successive scadenze fissate dal PPWR, a partire dal 2030.
Il fabbricante deve inoltre assicurare la tracciabilità dell’imballaggio tramite tipo, lotto, numero di serie o altro elemento identificativo e indicare sull’imballaggio, oppure tramite QR code o altro supporto dati nei casi previsti, il proprio nome o marchio, l’indirizzo postale e, ove disponibile, un mezzo di comunicazione elettronico. Eventuali modifiche significative dell’imballaggio, dei materiali, dei componenti o delle specifiche utilizzate devono essere considerate per verificare se sia necessario aggiornare la valutazione della conformità.
Fascicolo tecnico e Dichiarazione UE di conformità hanno due funzioni differenti. Il fascicolo tecnico contiene le prove, i dati e le valutazioni che dimostrano la conformità dell’imballaggio; la Dichiarazione UE di conformità è invece il documento finale con cui il fabbricante dichiara formalmente, sotto la propria responsabilità, che l’imballaggio rispetta i requisiti PPWR applicabili.
La dichiarazione deve seguire lo schema dell’Allegato VIII, identificare in modo univoco l’imballaggio ed essere mantenuta aggiornata. Dichiarazione e documentazione tecnica devono essere conservate per 5 anni nel caso degli imballaggi monouso e per 10 anni per gli imballaggi riutilizzabili, dalla data di immissione sul mercato.
Nella pratica, le aziende devono innanzitutto verificare quale ruolo assumono ai sensi del PPWR. Quando ricoprono il ruolo di fabbricante, devono identificare le diverse tipologie di imballaggio interessate, raccogliere dai fornitori le informazioni tecniche sui singoli componenti, predisporre il fascicolo tecnico dell’imballaggio finito, verificare i requisiti PPWR applicabili e infine redigere la relativa Dichiarazione UE di conformità. La responsabilità finale della conformità resta in capo al fabbricante anche quando analisi, prove o parte della documentazione siano predisposte da fornitori, laboratori o altri soggetti.
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