15 Set Sfruttamento del lavoro, sicurezza e retribuzione vanno valutate nel loro insieme
Argomento
Salute e sicurezza sul lavoro
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Con la sentenza n. 23458/2026 la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, le condizioni del lavoratore devono essere valutate nel loro complesso. Non è quindi necessario che ricorrano contemporaneamente tutti gli indici indicati dall’articolo 603-bis c.p. e il giudice può considerare anche ulteriori elementi che evidenzino un’effettiva compressione della dignità del lavoratore.
Tra gli elementi che possono indicare una situazione di sfruttamento rientrano retribuzioni palesemente inadeguate, orari eccessivi, mancato rispetto di riposi e ferie, violazioni delle norme di salute e sicurezza e condizioni alloggiative degradanti. La presenza di una singola irregolarità non determina automaticamente il reato: tali circostanze devono essere considerate insieme e collegate all’approfittamento dello stato di bisogno del lavoratore.
La Cassazione precisa inoltre che lo stato di bisogno non deve coincidere con una situazione di assoluta indigenza. Può essere sufficiente una condizione di grave difficoltà, anche temporanea, che riduca concretamente la capacità del lavoratore di scegliere liberamente e consenta al datore di approfittarne.
Particolarmente rilevante per le aziende è il ruolo attribuito alla sicurezza sul lavoro. La mancata formazione, l’assenza di visite mediche, la mancata disponibilità di DPI o altre gravi violazioni prevenzionistiche possono costituire, insieme agli altri elementi, un indice dello sfruttamento previsto dall’articolo 603-bis. Non significa che ogni violazione del D.Lgs. 81/2008 configuri automaticamente caporalato, ma che violazioni sistematiche della sicurezza possono assumere anche una rilevanza penale ulteriore quando inserite in un più ampio contesto di sfruttamento.
In pratica, le aziende – soprattutto nei settori con elevato impiego di manodopera come edilizia, agricoltura, logistica, manifattura e servizi – dovrebbero verificare congiuntamente regolarità dei contratti e delle retribuzioni, orari e riposi, formazione e sorveglianza sanitaria, consegna effettiva dei DPI e condizioni eventualmente offerte ai lavoratori per vitto e alloggio. La conformità non va quindi valutata per singolo adempimento isolato, ma considerando complessivamente le condizioni nelle quali viene svolto il lavoro.
La pronuncia riguarda comunque una misura cautelare: la Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivata la permanenza dei gravi indizi e ha rigettato il ricorso, senza pronunciarsi sulla responsabilità penale definitiva dell’indagato.
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