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Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro
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Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro

Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro

Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro.

Il “Codice Unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, come ben noto, presenta, nella sua considerevole complessità, diverse aree indefinite, tra cui, una delle più evidenti è la normativa riguardante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), contenuta principalmente negli articoli 47 e seguenti.

Sotto questo aspetto, non sorprende, quindi, che la Commissione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel corso di circa dieci anni, sia stata costretta a intervenire in diverse occasioni, attraverso diversi interpelli, per chiarire il significato di tali disposizioni.

L’ultimo intervento, il 26 giugno 2023, n. 4, ha nuovamente affrontato la spinosa questione dell’elezione del RLS.

Aziende con più sedi L’intervento è stato sollecitato dall’istanza presentata da COBAS – Lavoro Privato, che ha richiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 47, in particolare riguardo al caso specifico di una catena di supermercati.

L’organizzazione sindacale ha essenzialmente chiesto se sia obbligatorio nominare un RLS in ogni singola unità produttiva autonoma, che sembra corrispondere a una struttura operativa aziendale presente sul territorio.

La Commissione, analizzando attentamente le caratteristiche della normativa in materia, ha sottolineato che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuta a rispondere solo a domande di carattere generale sull’applicazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro e non a quesiti relativi a situazioni specifiche.

Tuttavia, ha evidenziato due aspetti fondamentali.

La presenza del RLS e il concetto di unità produttiva Il primo riguarda l’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, che stabilisce l’obbligo di eleggere o designare il RLS in tutte le aziende o unità produttive. Riguardo al termine “unità produttiva” utilizzato dal legislatore, esso deve essere interpretato come “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale” (art. 2, comma 1, lettera t, D.Lgs. n. 81/2008).

Quindi, è evidente che non tutte le strutture operative di un’azienda presenti sul territorio sono considerate di per sé una “unità produttiva”.

La funzione regolatoria della contrattazione collettiva Il secondo aspetto riguarda il rapporto tra la normativa primaria e l’autonomia collettiva.

La Commissione ha evidenziato che il numero, le modalità di designazione o elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, sono stabiliti tramite la contrattazione collettiva (articolo 47, comma 5).

Invece, il legislatore si è limitato a stabilire alcune tutele fondamentali, volte a garantire le funzioni riconosciute a tale figura di prevenzione, come il numero minimo di rappresentanti legato al parametro dimensionale.

La Commissione non ha approfondito ulteriormente questo aspetto, il che non sorprende, sia a causa dei compiti assegnati dall’articolo 12 precedentemente citato, sia perché il legislatore ha chiaramente fatto riferimento all’autonomia collettiva.

Va notato, incidentalmente, che questa scelta è caratteristica del diritto sindacale italiano.

Finora, tuttavia, la contrattazione collettiva, pur essendo abbondante nelle attribuzioni, in molti casi presenta diverse aree di incertezza riguardo all’elezione o designazione degli RLS in aziende con più sedi.

Va anche ricordato che esistono diversi Accordi interconfederali in materia, come quello per il settore metalmeccanico, rinnovato il 12 dicembre 2018, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che regolamenta in modo completo molteplici aspetti, tra cui il rapporto con le RSA e le RSU.

Tuttavia, in altri settori, come il commercio e il turismo, si avverte la necessità di un intervento delle parti sociali per aggiornare gli Accordi esistenti.

In ogni caso, questi aspetti possono trovare una regolamentazione anche nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa, poiché si concentra sulle peculiarità e le caratteristiche organizzative dell’azienda, anche se questo percorso non è sempre agevole da intraprendere.