Inail e Federchimica hanno reso disponibile l’edizione 2026 delle linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nell’industria chimica. Il documento non introduce un nuovo obbligo generalizzato né sostituisce il D.Lgs. 81/2008 o la UNI EN ISO 45001:2023: offre invece una traccia operativa per organizzare in modo più sistematico ruoli, procedure, controlli e miglioramento continuo nelle imprese del comparto, con particolare utilità per le piccole e medie realtà.
Il percorso proposto segue la logica dei sistemi di gestione: analisi del contesto e delle parti interessate, leadership aziendale, partecipazione dei lavoratori, pianificazione degli obiettivi, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, controllo operativo, gestione degli appalti, preparazione alle emergenze, monitoraggio, audit interni e riesame della direzione. Per le imprese chimiche questo significa collegare la gestione del rischio non solo alle sostanze e ai processi produttivi, ma anche a manutenzioni, modifiche impiantistiche, competenze, procedure, segnalazione dei quasi incidenti e qualità dei flussi informativi interni.
La novità va letta quindi come strumento di autoverifica organizzativa. Le aziende possono usarla per confrontare Dvr, procedure operative, istruzioni di lavoro, formazione, controlli sugli appaltatori, gestione delle non conformità e indicatori di prestazione. Un sistema documentato e realmente applicato permette di individuare prima le criticità, evitare che gli eventi minori diventino incidenti e trasformare audit, segnalazioni e riesami in azioni correttive misurabili.
Il documento mantiene anche un rilievo sul piano della responsabilità amministrativa e degli incentivi Inail. L’allineamento con l’art. 30 del Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e con il D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 può aiutare l’impresa a costruire o aggiornare un modello organizzativo efficace in materia di salute e sicurezza. Inoltre, l’adozione o il mantenimento di un sistema di gestione coerente con linee di indirizzo riconosciute può essere valorizzato, quando ricorrono le condizioni previste, nelle domande di riduzione del premio assicurativo Inail: non come beneficio automatico, ma come intervento di prevenzione da documentare correttamente.
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