20 Lug Gestione rifiuti
Argomento
Gestione rifiuti
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La circolare n. 6 dell’8 luglio 2026 dell’Albo nazionale gestori ambientali sostituisce e abroga la circolare n. 4 del 2 luglio 2026, che aveva fornito i primi chiarimenti sull’iscrizione in Categoria 9 per la bonifica dei siti contaminati. Il provvedimento del 2 luglio aveva già distinto le attività che richiedono l’iscrizione all’Albo da quelle preliminari o progettuali escluse; l’intervento dell’8 luglio corregge un errore materiale nel riferimento all’analisi di rischio sanitario e ambientale, richiamando correttamente l’art. 240, comma 1, lettera s), del D.Lgs. 152/2006.
Il punto operativo è che l’iscrizione in Categoria 9 non è richiesta per qualsiasi attività collegata a un procedimento di bonifica. Sono escluse, secondo la circolare, le indagini preliminari, la progettazione e l’esecuzione della caratterizzazione, le misure di prevenzione da attuare nelle 24 ore successive a un evento potenzialmente contaminante, l’analisi di rischio sanitario e ambientale e le attività di progettazione degli interventi. Queste fasi servono a conoscere il sito, valutare il rischio o progettare l’intervento, ma non coincidono con l’esecuzione materiale della bonifica.
L’obbligo di iscrizione scatta invece per le imprese che svolgono le attività cantierabili vere e proprie: messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, ripristino e ripristino ambientale. In questi casi l’impresa opera materialmente sul sito contaminato e deve avere un’iscrizione coerente con la Categoria 9 e con la classe dimensionale adeguata ai lavori eseguiti.
La circolare chiarisce anche come determinare gli importi utili alla classe d’iscrizione. Occorre guardare all’intervento, o alla quota parte di intervento, approvato dall’autorità competente, finanziariamente coperto e immediatamente eseguibile dal punto di vista tecnico-amministrativo. Nel calcolo rientrano sia le operazioni dirette, come bonifica, messa in sicurezza e ripristino, sia quelle indirette collegate al cantiere, tra cui opere provvisionali, oneri per la sicurezza e attività di raccolta, trasporto, recupero o smaltimento dei rifiuti. Il limite della classe rappresenta quindi il valore massimo dei lavori che l’impresa può avere contemporaneamente in esecuzione.
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