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Greenwashing, dal 27 settembre nuove regole sui claim ambientali - Opra Lazio
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Greenwashing, dal 27 settembre nuove regole sui claim ambientali

Greenwashing, dal 27 settembre nuove regole sui claim ambientali

Argomento

Ambiente

Principali contenuti 

Dal 27 settembre 2026 diventano applicabili in Italia le nuove disposizioni contro il greenwashing introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026 nel Codice del consumo. Il decreto, pubblicato il 9 marzo ed entrato in vigore il 24 marzo 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/825 e disciplina in modo più puntuale le comunicazioni ambientali utilizzate dalle imprese nei rapporti commerciali con i consumatori.

Una delle principali novità riguarda le asserzioni ambientali generiche. Espressioni come “green”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “amico della natura”, “climate friendly”, “biodegradabile” o formule analoghe non potranno essere utilizzate genericamente se l’impresa non è in grado di dimostrare una eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente rispetto al claim utilizzato. Tra gli strumenti indicati dalla normativa rientrano, ad esempio, Ecolabel UE, sistemi di etichettatura ecologica di tipo I conformi alla EN ISO 14024 ufficialmente riconosciuti o migliori prestazioni ambientali individuate dalla normativa europea.

Questo non significa che qualsiasi comunicazione ambientale sia vietata. Un’affermazione specifica, chiara e verificabile, che precisi nello stesso mezzo di comunicazione quale caratteristica ambientale viene rivendicata, non costituisce automaticamente un claim ambientale generico. Le imprese devono però poter documentare quanto dichiarato e non possono estendere al prodotto o all’intera azienda un beneficio che riguarda soltanto un componente, una fase o un’attività marginale.

Cambiano anche le regole sulle etichette e sui marchi volontari di sostenibilità. Dal 27 settembre non sarà consentito esibire un’etichetta di sostenibilità che non sia basata su un sistema di certificazione con verifica di terza parte conforme ai requisiti previsti dalla legge oppure che non sia stata istituita da un’autorità pubblica. Un semplice logo “verde” creato autonomamente dall’azienda non può quindi essere presentato al consumatore come marchio di sostenibilità certificata.

Particolare attenzione è richiesta anche per le dichiarazioni relative a obiettivi ambientali futuri, come “zero emissioni entro il 2030” o “azienda climate neutral entro il 2040”. Queste comunicazioni devono poggiare su impegni chiari, oggettivi, pubblicamente disponibili e verificabili, inseriti in un piano di attuazione dettagliato e realistico, con obiettivi misurabili, scadenze precise e risorse destinate alla loro realizzazione. Il piano deve inoltre essere sottoposto periodicamente alla verifica di un terzo indipendente e le conclusioni devono essere disponibili ai consumatori.

Viene inoltre espressamente vietato dichiarare, sulla base della sola compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto abbia un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni. Claim quali “carbon neutral” riferiti al prodotto non possono quindi essere giustificati semplicemente acquistando crediti di compensazione.

Le modifiche al Codice del consumo riguardano anche informazioni e pratiche commerciali relative a durabilità, riparabilità e riciclabilità dei prodotti. Tra le pratiche vietate rientrano, ad esempio, dichiarare falsamente una determinata durata del prodotto, presentarlo come riparabile quando non lo è oppure utilizzare comunicazioni commerciali su caratteristiche introdotte intenzionalmente per limitarne la durabilità quando il professionista ne è a conoscenza.

Nella pratica, prima del 27 settembre le aziende che comunicano al consumatore caratteristiche ambientali dei propri prodotti, servizi o attività dovrebbero effettuare una revisione di etichette, packaging, siti internet, e-commerce, cataloghi, campagne pubblicitarie, social media, presentazioni commerciali e marchi o loghi ambientali. Per ciascun claim dovrebbe essere verificato cosa viene effettivamente dichiarato, a quale prodotto o attività si riferisce e quali prove tecniche o certificazioni sono disponibili a sostegno.

La vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette spetta all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato). Il regime generale previsto dall’articolo 27 del Codice del consumo consente all’Autorità, in caso di pratica commerciale scorretta, di applicare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 5.000 e 10 milioni di euro, tenendo conto della gravità e della durata della violazione.

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