Posto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera o d’appalto, previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, gravano sul committente, da intendersi tale esclusivamente il soggetto che ha affidato i lavori stipulando il contratto d’opera o di appalto, nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere. Questo è confermato dalla Sentenza 4 giugno 2026, n. 20674 Corte di Cassazione Penale, sez. IV, nella quale in accoglimento del ricorso, viene esclusa la responsabilità per il delitto di omicidio colposo del proprietario di un immobile estraneo alla individuazione dell’appaltatore, alla formazione del contratto ed alla esecuzione dei lavori.
Con l’obiettivo di rimarcare la responsabilità in carico al committente, viene precisato anche che nei casi in cui fornisca del materiale alle ditte appaltatrici, deve garantire la sicurezza di questi ultimi. Viene citato appunto il caso trattato nell’ Ordinanza 4 giugno 2026, n. 17895 della Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, nel quale viene confermata la responsabilità del Ministero della Difesa, il quale, in qualità di committente e custode delle res oggetto di appalto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle polveri di amianto.
Viene fatto notare che la figura del committente con i relativi obblighi e doveri, non si limita soltanto al rapporto appaltatore-committente iniziale, ma può estendersi anche al rapporto tra l’appaltatore ed il sub-appaltatore in quanto il primo nei confronti del secondo si comporta come un committente. Viene citato appunto il caso riportato nella Sentenza 25 maggio 2026, n. 18646 della Corte di Cassazione Penale, Sez. IV. Qui viene specificato che l’appaltatore che mantiene la direzione tecnica, o comunque svolge una effettiva ingerenza nell’esecuzione dei lavori, risponde della sicurezza sul cantiere anche in caso di subappalto ed è quindi gravato dell’obbligo di coordinarsi stabilmente con il subappaltatore e di comunicargli tempestivamente ogni decisione tecnica incidente sulla sicurezza.