Il 4 marzo 2026 il Parlamento ha approvato in via definitiva la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Disegno di legge S. 1484-B), attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento introduce alcune modifiche al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), con interventi che riguardano in particolare il lavoro agile e le verifiche periodiche di specifiche attrezzature di lavoro. Tra le novità principali vi è l’inserimento del comma 7-bis all’articolo 3, dedicato alla gestione della sicurezza nelle prestazioni svolte in modalità agile al di fuori dei locali aziendali. La norma stabilisce che il datore di lavoro debba fornire al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un’informativa scritta, aggiornata almeno una volta all’anno, contenente l’illustrazione dei rischi generali connessi all’attività lavorativa e dei rischi specifici legati allo svolgimento del lavoro agile, compresi quelli derivanti dall’utilizzo di strumenti tecnologici e dei videoterminali. In caso di mancata consegna dell’informativa è prevista una sanzione penale, consistente nell’arresto da due a quattro mesi oppure in un’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
Il provvedimento interviene inoltre sull’Allegato VII dello stesso Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, ampliando l’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica triennale. L’obbligo viene esteso anche alle piattaforme di lavoro mobili elevabili e alle piattaforme fuoristrada impiegate in ambito agricolo, come quelle utilizzate nelle operazioni in frutteto. Le verifiche hanno lo scopo di assicurare il corretto funzionamento e la sicurezza delle attrezzature, contribuendo a ridurre i rischi di caduta dall’alto e di ribaltamento durante le attività lavorative.
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