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Salute e sicurezza: sanzioni e ammende aumentano del 15,9%
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Salute e sicurezza: sanzioni e ammende aumentano del 15,9%

Salute e sicurezza: sanzioni e ammende aumentano del 15,9%

Salute e sicurezza: sanzioni e ammende aumentano del 15,9%.

A partire dal 1° luglio dello scorso anno, le ammende e le sanzioni per le violazioni delle norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro sono state aumentate del 15,90% a causa delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo verificatesi nel periodo 2019-2023.

Questo provvedimento è stato stabilito dal decreto direttoriale del Ministero del Lavoro numero 111/2023, datato 20 settembre, e pubblicato di recente.

Va notato che questo aumento rappresenta un ulteriore incremento rispetto a quanto già previsto in passato. Infatti, un primo aumento del 9,60% era stato applicato a partire dal 1° luglio 2013, mentre per il successivo quinquennio 2018-2023, con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’aumento era stato più modesto, pari all’1,90%.

La normativa che regola questi aumenti è contenuta nell’articolo 306, comma 4-bis, del Decreto Legislativo 81/2008, noto come il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Questo articolo stabilisce che ogni cinque anni le ammende relative alle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico, devono essere rivalutate in base all’indice Istat per il periodo corrispondente.

È importante sottolineare che questi aumenti riguardano solo le sanzioni di natura pecuniaria e non influiscono sulle sanzioni detentive eventualmente previste, che rimangono invariate.

Inoltre, va tenuto presente che l’incremento si applica agli importi delle sanzioni esistenti al 30 giugno 2023 e non alle tariffe originarie stabilite nel 2008. Di conseguenza, l’incremento totale supera la somma delle percentuali precedenti.

Un altro aspetto rilevante è che questo aumento ha effetto dal 1° luglio dell’anno precedente, quindi i nuovi importi sono applicati alle violazioni riscontrate da quella data in poi.

Per le violazioni accertate entro il 30 giugno e non ancora sanzionate, continuano a valere le tariffe in vigore fino a quella data.

Inoltre, è importante notare che questo aumento non si applica alle somme aggiuntive previste dall’articolo 14 del Testo Unico, che riguardano il contrasto al lavoro irregolare e la tutela della salute e sicurezza, e che devono essere versate per la revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto queste somme non sono considerate “proprie sanzioni”, come specificato nella circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro numero 14/2018.