27 Mag Compattatore rifiuti, la Cassazione conferma la responsabilità del fornitore del macchinario
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Salute e sicurezza sul lavoro
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La sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. IV, 8 maggio 2026, n. 16548, riguarda un infortunio mortale avvenuto il 21 giugno 2016 durante il servizio di raccolta differenziata di carta e cartone. Il lavoratore, mentre cercava di far scendere materiale rimasto bloccato, è salito sulla tramoggia del compattatore, ha perso l’equilibrio ed è caduto nel macchinario, dove la coclea ancora in funzione lo ha trascinato nel cassone.
Il punto tecnico emerso nel processo è che il compattatore veniva utilizzato con i portelloni aperti e con la coclea attiva, perché i dispositivi di sicurezza risultavano danneggiati, bypassati o non funzionanti. Il legale rappresentante della società concessionaria del mezzo era stato condannato per omicidio colposo: secondo i giudici, aveva concesso in uso un’attrezzatura non conforme e non ne aveva curato adeguatamente la manutenzione.
La difesa ha fatto ricorso sostenendo che la causa reale dell’evento fosse la condotta del lavoratore. Secondo questa tesi, salire a circa tre metri su una macchina in funzione era una manovra arbitraria, non richiesta dalle mansioni e talmente pericolosa da interrompere il nesso causale. Sono stati richiamati anche la presenza di certificazioni, i divieti visibili sul macchinario e la possibilità che i sistemi fossero stati manomessi da altri.
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Per la Corte, il comportamento del lavoratore era sicuramente imprudente, ma non abnorme, perché collegato all’attività svolta: lo scarico dei rifiuti e la gestione del materiale bloccato nel compattatore erano situazioni prevedibili nel ciclo di lavoro. Una condotta del lavoratore interrompe il nesso causale solo quando crea un rischio eccentrico, cioè estraneo all’area di rischio che il garante della sicurezza deve governare.
Il secondo passaggio è altrettanto rilevante: chi concede in uso, vende, noleggia o cede un macchinario mantiene un obbligo di verifica sulla conformità dell’attrezzatura. La responsabilità dell’impresa che utilizza il mezzo non cancella quella del fornitore o concedente, soprattutto se i difetti riguardano dispositivi di sicurezza essenziali e risultano evidenti o risalenti nel tempo.
Non basta consegnare un macchinario certificato o confidare che l’utilizzatore lo gestisca correttamente. Prima della concessione in uso e durante il rapporto occorre verificare lo stato reale dell’attrezzatura, ripristinare i sistemi di sicurezza e documentare manutenzioni e controlli. Se il rischio nasce da un macchinario non sicuro, l’imprudenza del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità di chi aveva il dovere di governare quel rischio.
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