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NOVITA’ APRILE 2022 - Opra Lazio
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NOVITA’ APRILE 2022

NOVITA’ APRILE 2022

 

Il nuovo ruolo del preposto nel perseguire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 Ci soffermiamo sulle modifiche al dl D.Lgs 81/08, introdotte dalla legge 215/2021 per la figura del Preposto, dei suoi compiti, su quali sono le responsabilità del datore di lavoro e le modalità operative per attuare le nuove norme.

 

Piccole e microimprese sicure. Il progetto europeo “Sesame”.

 Riportiamo in sintesi i contenuti del progetto europeo “SESAME” (Safe Small and Micro Enterprises-Piccole e microimprese sicure), avviato dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro EU-OSHA.

Il progetto che si è svolto nel triennio (2014-2018), analizza. in maniera comparativa, come sono state attuate le normative dell’UE sulla sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) nelle micro e piccole imprese (MSE) e l’efficacia o meno delle azioni preventive adottate.

 

Chi è il preposto

Preposto è definito all’art.2 comma 1 del D.Lgs 81/08 lettera e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

 Esempi di preposto; capo-ufficio, il capo-reparto, il capo-cantiere, il capo-turno. Ma anche la persona più esperta in ogni squadra di pulizie, in generale e semplificando: quella persona verso cui il lavoratore si rivolge quando:

  • ha un problema da risolvere;
  • deve essere istruito all’esecuzione di un compito;
  • non conosca una procedura o non abbia una determinata informazione;
  • abbia bisogno di istruzioni operative (cosa fare e come);
  • stia eseguendo un’attività seguendo modalità non conformi alla normativa o alle disposizioni aziendali.

 

Come si individua il preposto?

Il preposto va individuato con riferimento alle reali mansioni esercitate, ed è chiunque si trovi in una posizione di supremazia, tale da porlo in condizioni di dirigere l’attività lavorativa di altri operai soggetti ai suoi ordini.

La qualifica e le responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti di titoli professionali o di formali investiture, ma il preposto di fatto è chiunque sovrintende altri lavoratori.

L’ articolo 299 del D.lgs. 81/08 “Esercizio di fatto di poteri direttivi” ci dice: “Le posizioni di garanzia (sanzioni penali) relative a datore di lavoro, dirigente e preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”

 

Obbligo di individuare i preposti

La legge del 17 dicembre 2021, ha introdotto l’obbligo (art. 18 b-bis) per il datore di lavoro o i dirigenti di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza in azienda.

Le modalità per individuare i preposti possono essere con nomina formale, inserimento nell’organigramma aziendale, inserimento nel DVR esplicitando i compiti di vigilanza assegnati.

Il datore di lavoro è sanzionato (se non individua il preposto) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (violazione art. 18, comma 1, lettere b-bis)

 

Emolumenti aggiuntivi al preposto.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività svolte. Se nei contratti o accordi non riportano (per il momento) cifre aggiuntive per l’attività di preposto, questi riceverà solo l’indennità per la mansione svolta (indennità relativa alla sua mansione di coordinamento di altri lavoratori)

 

Va sempre nominato un preposto?

L’individuazione della figura del preposto non è sempre obbligatoria ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ed alla complessità della sua azienda (interpello 16/2015).

Nei casi individuati nella tabella successiva il preposto va sempre individuato.

 

Casi in cui il preposto va sempre individuato

 Art.123 Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

  1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art.136 Montaggio e smontaggio

  1. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste

Art.149 Paratoie e cassoni

  1. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

Art.151 Ordine delle demolizioni

  1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

DM 22 Gennaio 2019 Individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Allegato 1 Punto 2.3

La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del decreto legislativo aprile 2008, n. 81, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall’art. 3 del presente decreto.

DPR 14 settembre 2011, n. 177 Luoghi confinati

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

 

La nomina obbligatoria del preposto per le attività in appalto e subappalto

l’articolo 26 del Testo Unico prevede un’integrazione che riguarda l’obbligo di nomina del preposto, anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. Datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Per le aziende che appaltano o subappaltano è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire il ruolo di preposto.

 

Le sanzioni previste in capo ai datori di lavoro dell’imprese appaltatrice sono:

In caso di mancanza di identificazione del preposto, arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1550 a 6,00 euro)

 

Sanzioni al preposto

 I preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 491,40 a 1.474,21 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere:

  1. a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge.
  2. c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  3. e) astenersi, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  4. f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo.

f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 245,70 a 982,81 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere:

  1. b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
  2. d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
  3. g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività (Art.18 comma 1b-bis). questi significa ad esempio, che il preposto può sospendere l’attività lavorativa, anche causando danni all’azienda, ma per questo non può subire pressioni o pregiudizio da parte del datore di lavoro.

 

Compiti del preposto cosa cambia e/o si aggiunge

Tra i nuovi obblighi del preposto: soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature, ecc. vi sono i seguenti:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

 

Condizioni per cui l’incarico risulta efficace:

le condizioni necessarie perché il preposto possa svolgere in maniera efficace il proprio lavoro sono le seguenti:

  • definizione chiara e dettagliata dei compiti affidati

Vanno definite in maniera puntuale le attività di vigilanza da svolgere: lavorazioni svolte dai lavoratori “vigilati”. Macchine attrezzature e DPI utilizzati, modalità operative e procedure da seguire.

  • effettività del ruolo nell’ambito dell’organizzazione

Il preposto deve avere un ruolo che gli permetta di sovraintendere i lavoratori vigilati.

  • capacità professionale
  • adeguata formazione

Il preposto deve avere una formazione adeguata, come previsto dall’articolo 37 comma 7 del DLgs 81/08. Le modifiche appartate dalla legge 215/21, riguarda il fatto che la formazione dei preposti dovrà avvenire in presenza e aggiornata ogni due anni. I contenuti e la durata dei corsi dovranno essere rivisti in un nuovo accordo, dalla Conferenza Stato-Regioni. Oltre i corsi previsti dal comma 7 dell’articolo 37, il preposto dovrà, per attività specifiche (ad esempio, montaggio smontaggio di ponteggi) frequentare anche i corsi previsti per queste attività

 

Possibile procedura da seguire per adeguarsi alle modifiche del DLgs 81/08.

Va effettuata una ricognizione organizzativa per verificare i seguenti punti:

DVR

Va verificato se nel DVR, sono riportate, le figure incaricate di attuare le misure correttive, di monitoraggio e/o mantenimento e miglioramento del tempo delle situazioni a rischio individuate.

INCARICHI

Verificare se gli incarichi dati ai “preposti” corrispondono alle misure da vigliare che riguardano i lavoratori subordinati.

Verificare se gli incarichi conferiti, corrispondono, al ruolo effettivo (De factu) svolto in azienda.

FORMALIZZAZIONE INCARICHI

Formalizzare gli incarichi di preposto tramite:

  • Lettera di incarico controfirmata
  • organigramma / mansionario
  • bacheca aziendale
  • trascrizione dei nominativi e degli incarichi nel DVR

 

INFORMAZIONE

Fornire ai preposti, informazioni circa le misure preventive adottate, i contenuti del DVR, le procedure operative da adottare, i DPI utilizzati la sicurezza delle attrezzature e tutto quanto concerne le attività che dovranno vigilare.

FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO

Formare e aggiornare i preposti secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni. Formare e addestrare i preposti se vigilano lavorazioni particolari (montaggio e smontaggio opere provvisionali, cartelli stradali, luoghi confinati ecc.

 

Piccole e microimprese sicure. Il progetto europeo Sesame.

 Riportiamo in sintesi i contenuti del progetto europeo “SESAME” (Safe Small and Micro Enterprises-Piccole e microimprese sicure), avviato dall’Agenzia Europea per la salute e sicurezza sul lavoro EU-OSHA.

Il progetto che si è svolto nel triennio (2014-2018), analizza. in maniera comparativa, come sono state attuate le normative dell’UE sulla sicurezza e la salute sul lavoro (SSL) nelle micro e piccole imprese (MSE) e l’efficacia o meno delle azioni preventive adottate.

 

Le micro e piccole imprese (MSE) rappresentano quasi il 99% delle imprese nell’Unione Europea (UE) e impiegano quasi il 50% dei lavoratori dell’UE. Dati questi numeri, e il ruolo significativo di tali imprese giocare nella società e nell’economia dell’UE, è importante trovare mezzi efficaci per prevenire danni alla salute e la sicurezza dei lavoratori e dei titolari e soci che lavorano in queste aziende.

Un gruppo di ricercatori esperti ha esaminato disposizioni per la salute e sicurezza in nove Stati membri dell’UE e ha identificato e messo a confronto, fattori di successo e insuccesso in termini di politiche, strategie e soluzioni pratiche che portano a miglioramenti della SSL in queste imprese in Europa.

La ricerca fornisce un quadro comparativo di “cosa funziona, per chi e in quali circostanze e da indicazioni per lo sviluppo di programmi più efficienti ed efficaci mirati per il miglioramento della SSL nelle MSE.

Nel complesso, i tre obiettivi principali del progetto sono

  • fornire un sostegno basato su dati oggettivi per le raccomandazioni politiche,
  • individuare buone pratiche sul luogo di lavoro nel garantire una buona gestione della SSL
  • informare le ricerche future sui fattori determinanti di un’adeguata SSL. I risultati di ciascuna di queste fasi sono stati pubblicati nel 2016 e nel 2017.

Il progetto si è articolato in più fasi:

  1. Nella prima fase, “State-of-play” (EU-OSHA, 2016), e stato esaminato l’attuale contesto socioeconomico e normativo in cui operano le micro e piccole imprese (MSE),
  2. la seconda fase sono stati messi in evidenza i problemi legati all’applicazione delle normative, nei luoghi di lavoro dove operano le SME (Small Medium Enterprise). Sono stati intervistai, datori di lavoro, lavoratori e preposti di 162 imprese (SME) di vari settori di 9 stati membri. Dall’ analisi dei dati si sono ricavate le principali vulnerabilità sia dei gestori proprietari di MSE che dei loro lavoratori.

https://osha.europa.eu/en/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-view-workplace

  1. la fase 3 ha esaminato i fattori di successo per politiche e pratiche efficaci in materia di salute e sicurezza.

https://osha.europa.eu/en/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice-description-good

  1. la fase 4 comprende l’analisi finale dei risultati del progetto.

I risultati complessivi del progetto sono stati analizzati per fornire raccomandazioni basate sull’evidenza per lo sviluppo di programmi e interventi normativi e di supporto più efficaci volti a migliorare la SSL nelle MSE.

https://osha.europa.eu/en/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-final-report-3-year-sesame-project

 

La relazione finale del progetto triennale “SESAME” sottolinea l’importanza di:

  • coinvolgere tutti i principali attori normativi (Ministeri, Regioni, Enti pubblici, INAIL INL ecc.);
  • rafforzamento del personale che effettua ispezioni in azienda;
  • offrire soluzioni sostenibili, facilmente applicabili e trasferibili;
  • migliorare integrazione, nei sistemi formativi settoriali, dei temi di salute e sicurezza;
  • il coinvolgimento delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nello sviluppo di politiche che possano raggiungere le MSE;
  • migliori disposizioni della catena di approvvigionamento

Diamo per prima cosa alcune indicazioni tratte dai risultati della seconda fase del progetto “Sesame”. Si tratta di uno studio qualitativo delle conoscenze e delle esperienze in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL) in 162 casi di micro e piccole imprese selezionate da una serie di settori economici in nove Stati membri dell’UE. I settori di attività economica scelti. Sono quelli in cui le MSE sono particolarmente prevalenti: agricoltura; costruzioni; produzione manifatturiera (metalli, legno) commercio all’ingrosso e al dettaglio; trasporto; alloggio e servizi di ristorazione; servizi per la salute umana e il lavoro sociale.

Per ogni azienda studiata era prevista una serie di visite e interviste con il proprietario-direttore e un lavoratore, nonché osservazioni dirette sulle attività dell’impresa.

In questo modo è stato raccolto un ricco corpus di dati empirici qualitativi riguardanti la consapevolezza, la pratica e l’esperienza degli accordi per la salute e sicurezza negli MSE, e cosa agisce per determinarli, fasce dimensionali e contesti normativi ed economici nazionali nell’UE.

Riportiamo qui alcune considerazioni sullo studio preliminare.

 

FORMAZIONE

  • L’accesso alla formazione in materia di SSL è spesso problematico. La formazione, organizzata da servizi di supporto esterni, è generica tale supporto non è disponibile in una forma sufficientemente personalizzata per essere considerato utile dai suoi potenziali beneficiari
  • È stato evidenziato un divario significativo tra la presenza e la disponibilità di informazioni e formazione e la loro adozione e la percezione della sua utilità da parte dei proprietari-dirigenti e dei loro lavoratori negli MSE in tutti i paesi studiati.
  • Soprattutto in relazione alla formazione, è stata il suo costo elevato, non solo in relazione al costo effettivo dei corsi di formazione, ma anche a causa del tempo perso per la produzione che è stato necessario per consentire ai dirigenti o ai dipendenti chiave di intraprendere la formazione sulla SSL
  • In Germania, dal 2002 la New Quality of Work Iniziative (INQA) è attiva nella promozione delle buone pratiche in materia di SSL tra le aziende e le MSE. INQA è nata come iniziativa congiunta di stakeholder governativi, istituti di previdenza sociale, parti sociali e altre parti interessate
  • INQA ha stabilito collaborazioni di rete specifiche dirette e con la partecipazione di piccole imprese, INQA ha anche sostenuto lo sviluppo e la promozione di strumenti di buone pratiche per le piccole imprese.

 

DVR

  • La tendenza a vedere la valutazione formale e scritta del rischio come una sorta di onere è stata espressa da un certo numero di intervistati
  • I DVR sono stati prodotti per soddisfare un requisito legislativo e non sono stati visti come uno strumento di gestione della SSL. In relazione, quindi, gli esempi di gestione sistematica della SSL erano rari
  • Il numero di formalizzazioni (ad esempio, valutazione del rischio scritte e documenti di politica in materia di SSL), erano generalmente bassi nel campione. Inoltre, c’erano molte MSE in cui esistevano valutazioni del rischio scritte ma raramente venivano utilizzate nella pratica.
  • Si è verificato un effetto dimensionale, con livelli di formalizzazione e sistematicità decrescenti con la dimensione dell’impresa. Quindi, in generale, più piccola è l’impresa, meno probabile è la presenza di approcci formalizzati e sistematici alla gestione della SSL.
  • Ciò rifletteva il fatto che le imprese più piccole del nostro campione avevano a disposizione meno risorse (gestionali, temporali, finanziarie, competenze e così via) rispetto alle imprese più grandi, e di conseguenza
  • Per alcuni lavoratori, le disposizioni in materia di SSL e, in particolare, la documentazione erano importanti come protezione da multe per i proprietari-dirigenti piuttosto che come prtezione per la SSL dei lavoratori:
  • Le misure sono troppo generiche.
  • In molti casi ciò sembrava riflettere la sensazione che la valutazione del rischio di per sé fosse onerosa, per altri era l’aspetto scritto del processo il problema principale

 

ISPEZIONI E CONTROLLI INTERNI

  • Le ispezioni e il monitoraggio del rispetto delle procedure di sicurezza da parte dei proprietari-gestori erano meno comuni, sebbene alcuni, ad esempio, visitassero i siti.
  • in molti casi i proprietari-gestori si trovavano nei siti quasi quotidianamente, poiché prendevano parte, in varia misura, al lavoro fisico quotidiano dell’impresa; quindi, il monitoraggio era ancora una volta qualcosa che veniva spesso visto come coperto in modo informale. Ripetiamo quanto detto da un imprenditore francese: “Se dovessi fare un reclamo, sarebbe questo: bisogna formalizzare tutto sulla carta e si presume che, nel momento in cui l’abbiamo scritto, ci togliamo la responsabilità e abbiamo fatto il nostro.. piuttosto avere una presenza quotidiana regolare [in loco] e penso che sia molto più efficace sul numero dei sinistri o sulla percentuale di rischio e infortuni “

 

CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO E RISCHI PSICO SOCIALI

  • i rischi psicosociali sono stati riconosciuti molto meno bene rispetto ai rischi fisici, chimici o biologici.
  • Non c’era alcun riconoscimento, ad esempio, dello stress.
  • i proprietari-dirigenti ei lavoratori generalmente consideravano tali rischi come parte del lavoro, quindi inevitabili e da affrontare con buon senso. “Buon senso” era un termine che i nostri intervistati usavano frequentemente

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE

  • Un certo numero di imprese intervistate ha utilizzato fornitori di servizi esterni per il supporto alle attività per la salute e sicurezza. Tuttavia, si sono messe in evidenza anche chiare differenze nel modo in cui questi servizi affrontavano il loro compito e/o venivano utilizzati dai proprietari-gestori, per gestire la salute e sicurezza in azienda.
  • In alcuni casi, in particolare quelli in cui l’uso di tali servizi era obbligatorio e il contesto normativo era percepito come più punitivo che favorevole (ad esempio in Romania), c’era una tendenza per i servizi a offrire un approccio “minimo necessario per la conformità”.

In queste circostanze, era anche comune per i proprietari-dirigenti considerare la SSL come responsabilità del servizio esterno e quindi avere poco coinvolgimento diretto con esso – avendo, in effetti, appaltato questa responsabilità – con il risultato che il rispetto era spesso limitato a livello delle scartoffie.

  • D’altra parte, ci sono stati casi in cui i servizi esterni hanno fornito un supporto molto più ampio, con la SSL migliorata al di sopra del livello minimo necessario per la conformità. Per la maggior parte, ciò dipendeva dal fatto che il proprietario-gestore si interessasse e diventasse attivamente coinvolto nella SSL.
  • La legislazione ha chiaramente avuto un’influenza importante in alcuni casi. Per alcuni, questo è stato molto pratico, ad esempio in Belgio, dove la legislazione richiede che le organizzazioni con più di 20 lavoratori debbano avere un consulente interno per la prevenzione designato diverso dal proprietario-direttore stesso

 

VIGILANZA E ATTIVITA DI ASSISTENZA E SUPPORTO

A livello nazionale, la frequenza delle ispezioni e la misura in cui le ispezioni sono state considerate una fonte di sostegno e/o potenziale fonte di problemi per sanzioni punitive variava secondo la legislazione dello Stato membro. Vedendo ispezioni come supporto, quindi, era molto più comune in paesi come Danimarca e Svezia, mentre era più probabile che fossero considerati punitivi in ​​Stati membri come la Romania. Inoltre, però, ci sono state alcune importanti differenze a livello di settore. La probabilità di una visita dell’ispettorato del lavoro variava, almeno in alcuni paesi, a seconda dell’attuale strategia di ispezione di definizione delle priorità di rischio degli ispettorati. Come una regola generale, le imprese nei settori a rischio più elevato sono state visitate più frequentemente rispetto a quelle nei settori a rischio più basso.

L’influenza della legislazione è, ovviamente, legata all’applicazione e quindi al ruolo e all’efficacia della vigilanza effettuata dagli ispettori e varia da paese a paese.

  • In alcuni Stati membri, come Danimarca, Estonia, Romania e Svezia, tutte le imprese partecipanti hanno avuto almeno una visita dell’ispettorato nei 5 anni precedenti. Tuttavia, la misura in cui queste visite sono state considerate di supporto e/o preoccupanti variava considerevolmente.
  • Ad esempio, in alcune imprese, in genere quelle in Danimarca e Svezia, le visite degli ispettorati del lavoro sono state chiaramente identificate come un’importante fonte di indicazioni e consigli utili, nonché un importante motore per il miglioramento della SSL.
  • Ad esempio, in una ditta di falegnameria danese l’ispettorato aveva raccomandato un particolare equipaggiamento, che gli intervistati hanno visto chiaramente come un guadagno concreto in salute e sicurezza. In questa impresa, sia il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che il proprietario si riferivano anche all’uso dell’ispettorato come “una leva efficace”, per far cambiare i comportamenti dei lavoratori.
  • Negli stati membri, dove l’attenzione degli ispettorati era concentrata sull’applicazione della conformità legale, senza la fornitura di consulenza e di di supporto, come in Romania, i proprietari-dirigenti e anche i lavoratori, lamentavano di non aver avuto nessun supporto e nessuna guida chiara, per migliorare le condizioni lavorative in azienda.

 

PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

  • Pochissime delle imprese partecipanti avevano nominato formalmente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o favorivano il coinvolgimento dei lavoratori in materia di SSL.
  • Ciò era chiaramente correlato alle dimensioni dell’impresa, molti indicavano che gli accordi formali non erano necessari perché la loro azienda era abbastanza piccola da consentire a tutti di conoscere tutti e tutto.
  • In alcuni casi, sia il proprietario-gestore che il rappresentante per la sicurezza hanno chiarito che avrebbero gradito un maggiore sostegno dal sindacato (settore edile) sui temi di salute e sicurezza: “Il sindacato è completamente silenzioso, parlano solo di stipendi: potrebbero fare molto di più per i ragazzi!”
  • In un’azienda francese specializzata in opere murarie e carpenterie, il posto di rappresentante era vacante da tempo perché nessuno voleva ricoprire l’incarico,
  • Nella maggior parte delle imprese italiane (realizzate esternamente) le rappresentanze esistevano realmente solo di nome, per soddisfare i requisiti legislativi.
  • Due proprietari-dirigenti svedesi e uno francese hanno riferito di aver cercato di incoraggiare la rappresentanza dei lavoratori ma non ci sono riusciti, poiché la motivazione tra i lavoratori era bassa
  • Allo stesso modo, una delle società francesi disponeva di un sistema in cui i dipendenti potevano segnalare problemi di SSL in modo anonimo, ma il proprietario-gestore lo ha ritenuto inefficace, spiegando che veniva utilizzato raramente; e in un’azienda belga con circa 25 dipendenti c’era un cosiddetto “modulo di proposta di miglioramento”, ma ancora una volta il proprietario-direttore ha detto che era usato raramente.

Le altre fasi della ricerca, gli esempi di buone pratiche identificati, e le considerazioni finali, inviate alla Commissione UE, come supporto per identificare punti di forza e carenze della normativa in essere, saranno illustrati in un articolo successivo.

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