
07 Mar Il fascicolo tecnico richiesto dal Regolamento (UE) 2023/988 (GSPR)
Argomento
Obblighi dei fabbricanti: il fascicolo tecnico richiesto dal regolamento (ue) 2023/988 (GSPR)
Sicurezza di prodotto
Tipo di provvedimento
Principali contenuti
Il Regolamento (UE) 2023/988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 135/1 del 23 maggio 2023, rappresenta un importante aggiornamento della legislazione europea in materia di sicurezza dei prodotti. Esso si propone di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo al contempo un elevato livello di protezione dei consumatori e stabilendo norme essenziali per la sicurezza dei prodotti di consumo.
Tale norma ha portato:
- alla formazione di un quadro normativo che affronti le sfide della digitalizzazione e l’aumento della vendita di beni online;
- all’abrogazione di normative precedenti, in quanto a partire dal 13 dicembre 2024, il regolamento ha abrogato la direttiva 87/357/CEE e la direttiva 87/357/CEE, sostituendole con un regime normativo più moderno e coerente.
come ambito di applicazione esso:
- si applica ai prodotti immessi sul mercato, a meno che non esistano norme specifiche già previste dalla legislazione dell’Unione Europea per la sicurezza di quei prodotti;
- si applica a prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati, ma non a prodotti chiaramente contrassegnati come da riparare o ricondizionare prima dell’uso;
- in caso di esistenza di normative specifiche (disciplina verticale), queste prevalgono sul regolamento generale (disciplina orizzontale). Tuttavia, il regolamento si applicherà per le aree non coperte dalla normativa specifica.
Invece esso non si applica a categorie specifiche come medicinali, alimenti, mangimi, organismi geneticamente modificati, prodotti fitosanitari, e attrezzature di trasporto gestite da prestatori di servizi.
L’impatto principale ricercato dal legislatore sui prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati, sarà relativo alla sicurezza; gli aspetti che dovranno infatti essere verificati dal fabbricante sono relativi a:
- le caratteristiche del prodotto, tra cui la progettazione, la composizione del prodotto e dell’imballaggio (si veda nello specifico il Regolamento (UE) 1907/2006 REACH), le istruzioni di assemblaggio, utilizzo e manutenzione;
- la presentazione del prodotto, la sua etichettatura (compresa l’indicazione dell’età di idoneità per i bambini) e le avvertenze;
- le categorie di consumatori che ragionevolmente possono utilizzare il prodotto, considerando quindi i rischi legati all’utilizzo del prodotto da parte di bambini, persone con disabilità e anziani;
- l’aspetto del prodotto, che potrebbe indurre il consumatore ad utilizzare il prodotto in modo difforme dall’utilizzo per cui viene venduto.
Per adeguare i prodotti al Regolamento (UE) 2023/988, dovranno essere riportate nell’etichetta identificativa almeno le seguenti informazioni:
- numero di tipo, di lotto, o di serie che consentano la rintracciabilità;
- denominazione del fabbricante e relativo indirizzo postale ed elettronico;
- denominazione dell’importatore e relativo indirizzo postale ed elettronico.
Impatto Sulle Aziende
Il fabbricante, formalmente riconosciuto come la persona fisica o giuridica che immette nel mercato un prodotto con il proprio nome o marchio (anche prodotti di merchandising) o che attua una modifica sostanziale dello stesso, deve garantire la conformità dei prodotti eseguendo la valutazione del rischio, eventuali ed opportune verifiche di sicurezza e redigendo la documentazione tecnica, la quale dev’essere conservata per 10 anni.
Al fine di garantire concretamente la sicurezza dei prodotti messi a disposizione sul mercato, anche l’importatore, in accordo con l’indirizzamento preso dal legislatore con il New Legislative Framework e il Regolamento (UE) 2019/1020, ricopre un ruolo fondamentale; deve infatti assicurarsi che il prodotto sia conforme e che il fabbricante si sia adeguato alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2023/988
Tra gli adempimenti richiesti vi è la costituzione del fascicolo tecnico dei prodotti dal quale si deve evincere la Valutazioni dei rischi effettuata.
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