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Decreto Fiscale, formazione sicurezza datori lavoro e preposti, chiarimenti Inl - Opra Lazio
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Decreto Fiscale, formazione sicurezza datori lavoro e preposti, chiarimenti Inl

Decreto Fiscale, formazione sicurezza datori lavoro e preposti, chiarimenti Inl

L’Ispettorato del Lavoro ha pubblicato la circolare n.1 del 16 febbraio 2022 con chiarimenti circa gli obblighi per la formazione riguardanti datori di lavoro, preposti e addestramento, derivanti dalle novità introdotte dall’art. 13 del Dl n. 146/2021. Questa è solo la prima circolare sull’argomento, ne verrà pubblicata una seconda. La circolare affronta in primo luogo quanto previsto per il datore di lavoro nel nuovo comma 7 dell’articolo 37 del TU, ovvero obbligo formativo.

Il 30 giugno 2022 è la data entro la quale la Conferenza Stato Regioni dovrà adottare un nuovo accordo che dovrà attuare le previsioni del decreto e definire durate e contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, modalità di svolgimento e di verifica, comprese le “verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

La sostituzione del comma 7 dell’articolo 37 e l’attesa del prossimo Accordo Stato Regioni non fanno venire meno l’obbligo formativo a carico dei preposti, e “in assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021″.

“I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.”

Prima dell’approvazione del nuovo accordo, gli obblighi previsti dal riformato comma 7 dell’articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.

I nuovi contenuti trovano immediata applicazione anche nell’ addestramento, anche per quanto riguarda il tracciamento nel registro informatizzato. Applicazione in vigore dal 21 dicembre 2021.