La Convenzione di Stoccolma è il trattato internazionale con cui gli Stati aderenti cercano di proteggere salute umana e ambiente dagli inquinanti organici persistenti, o Pop. Si tratta di sostanze che restano a lungo nell’ambiente, si accumulano negli organismi viventi, possono diffondersi a grande distanza e avere effetti nocivi. La “lista” delle sostanze persistenti è quindi l’insieme delle sostanze inserite negli allegati della convenzione. Gli allegati fanno distinzione tra le sostanze da eliminare, quelle da limitare e quelle da ridurre quando si formano in modo non intenzionale.
La decisione (Ue) 2026/878 riguarda il bis(2-etilesil) tetrabromoftalato, o Tbph, un ritardante di fiamma bromurato. L’atto non vieta subito la sostanza nel mercato europeo: autorizza formalmente l’Unione a presentare la proposta di inclusione del Tbph nell’allegato A della convenzione, cioè nell’allegato orientato all’eliminazione delle sostanze inserite.
Chi produce, importa o utilizza materiali, componenti o articoli che possono contenere ritardanti di fiamma bromurati dovrebbe verificare subito se il Tbph è presente nelle materie prime, nei formulati, negli articoli acquistati o nei prodotti importati. La decisione è infatti il primo passo di un percorso internazionale che, se confermato, può tradursi in future restrizioni molto più incisive.
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