Formazione - Opra Lazio https://opralazio.it Organismo Paritetico Regionale Artigianato Mon, 06 Jul 2026 08:35:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 https://opralazio.it/wp-content/uploads/2022/01/cropped-icona-32x32.png Formazione - Opra Lazio https://opralazio.it 32 32 Amianto nei luoghi di lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti https://opralazio.it/amianto-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-tutele-per-i-lavoratori-esposti/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amianto-nei-luoghi-di-lavoro-nuove-tutele-per-i-lavoratori-esposti Mon, 06 Jul 2026 08:35:06 +0000 https://opralazio.it/?p=30071 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  Il documento Inail sull’amianto va letto insieme al Decreto Legislativo n.213 del 2025, che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2023/2668 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Decreto legislativo 81/2008. Il punto di partenza...

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Salute e sicurezza sul lavoro

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Il documento Inail sull’amianto va letto insieme al Decreto Legislativo n.213 del 2025, che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2023/2668 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Decreto legislativo 81/2008. Il punto di partenza è semplice: l’amianto è un cancerogeno senza soglia sicura e la tutela deve riguardare tutte le attività nelle quali i lavoratori possono essere esposti durante il lavoro, comprese manutenzioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti, scavi in pietre verdi e interventi di emergenza.

Per il datore di lavoro il primo passaggio diventa la verifica preventiva della presenza di amianto o materiali contenenti amianto prima di avviare attività a rischio. La valutazione deve essere riportata nel Dvr e deve dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica quando ciò è necessario per ridurre l’esposizione. Prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, trattamento dei rifiuti o bonifica deve inoltre essere presentata la notifica all’organo di vigilanza, con dati su sede, quantità, lavoratori coinvolti, formazione, visita medica e misure di protezione.

Il nuovo valore limite di esposizione è pari a 0,01 fibre/cm³, come media ponderata su 8 ore. Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione resta basata sulla microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 dovrà invece essere usata la microscopia elettronica, o un metodo equivalente o più accurato, includendo anche le fibre più sottili, inferiori a 0,2 micrometri. Se il limite è superato, oppure emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, l’attività deve cessare immediatamente e può riprendere solo dopo misure adeguate.

Anche gli aspetti sanitari e documentali diventano più stringenti. I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione da manipolazione attiva sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione, periodicamente almeno ogni tre anni o secondo la periodicità fissata dal medico competente, e alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro iscrive tali lavoratori nel registro di esposizione e trasmette i dati agli organi di vigilanza e all’Inail: non è quindi un adempimento formale, ma una tracciabilità sanitaria destinata a restare utile nel tempo per patologie che possono emergere molti anni dopo l’esposizione.

Il documento Inail è possibile reperirlo al seguente link: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2026.06.pubbl-la-direttiva-europea-2023-2668-la-protezione-lavoratori-contro-amianto.html

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UNI EN ISO 45001, nuova circolare ACCREDIA https://opralazio.it/uni-en-iso-45001-nuova-circolare-accredia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=uni-en-iso-45001-nuova-circolare-accredia Mon, 06 Jul 2026 08:31:05 +0000 https://opralazio.it/?p=30064 Argomento Sistemi di gestione Principali contenuti  Con la circolare numero 24 del 2026 Accredia comunica le disposizioni per la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati Uni En Iso 45001. Il punto centrale è una maggiore valutazione...

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Sistemi di gestione

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Con la circolare numero 24 del 2026 Accredia comunica le disposizioni per la valutazione della conformità delle attrezzature di lavoro, ai fini del rilascio e mantenimento di certificati Uni En Iso 45001.

Il punto centrale è una maggiore valutazione del rischio. Gli organismi di controllo saranno obbligati a tenere sempre più adottare un approccio basato sul rischio e sul campionamento per esaminare accuratamente come l’azienda gestisce le proprie attrezzature. Non basterà fare una verifica della marcatura Ce sui dispositivi e neanche controllare che i requisiti minimi dell’Allegato V del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n.81. Le imprese dovranno dimostrare di aver effettuato una valutazione di conformità per ogni singola attrezzatura in uso e, nel caso in cui vengano riscontrate anomalie o pericoli, dovranno aver pianificato la tempestiva messa fuori servizio del bene oppure aver avviato un programma dettagliato e tracciabile di manutenzione e adeguamento. Fino a quando la conformità non sarà ripristinata, lo strumento di lavoro non potrà assolutamente essere impiegato nei processi produttivi. È necessario porre un’attenzione sempre più mirata all’interazione tra l’uomo e la macchina.

Per conservare o ricevere il certificato Iso 45001, diventa quindi fondamentale dare prova dell’avvenuta formazione e dell’addestramento specifico del personale addetto, nonché della corretta attuazione dei piani di manutenzione preventiva e delle verifiche periodiche di legge.

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Dispositivi medici: aggiornate le norme armonizzate Ue https://opralazio.it/dispositivi-medici-aggiornate-le-norme-armonizzate-ue/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dispositivi-medici-aggiornate-le-norme-armonizzate-ue Mon, 06 Jul 2026 08:27:18 +0000 https://opralazio.it/?p=30057 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  La Decisione di esecuzione (Ue) 2026/1231 aggiorna l’elenco delle norme armonizzate utilizzabili per dimostrare la conformità dei dispositivi medici al Regolamento (Ue) 2017/745, il cosiddetto Mdr (Medical Device Regulation). Le norme armonizzate non sono semplici documenti tecnici...

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Salute e sicurezza sul lavoro

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La Decisione di esecuzione (Ue) 2026/1231 aggiorna l’elenco delle norme armonizzate utilizzabili per dimostrare la conformità dei dispositivi medici al Regolamento (Ue) 2017/745, il cosiddetto Mdr (Medical Device Regulation). Le norme armonizzate non sono semplici documenti tecnici interni: quando il loro riferimento è pubblicato nella Gazzetta dell’Unione europea, il fabbricante che le applica correttamente può beneficiare della presunzione di conformità ai requisiti del regolamento coperti da quelle norme.

L’aggiornamento riguarda sia nuove versioni sia modifiche di standard già richiamati. Sono interessati, tra gli altri, la valutazione biologica dei dispositivi medici, i simboli da usare su etichette, istruzioni e informazioni fornite dal fabbricante, gli apparecchi elettromedicali, le attrezzature per trasfusione, l’ottica oftalmica, gli impianti chirurgici non attivi, gli apparecchi di lavaggio e disinfezione, le protesi e i dispositivi di protezione contro lesioni da oggetti taglienti.

Sul piano pratico il provvedimento non obbliga automaticamente a sostituire tutti i prodotti già presenti sul mercato, ma impone una verifica tecnica puntuale. Fabbricanti, mandatari, importatori, distributori e organismi notificati devono controllare se fascicoli tecnici, dichiarazioni Ue di conformità, certificati, prove di laboratorio, valutazioni biologiche, gestione del rischio, etichette e istruzioni richiamano norme ora aggiornate, modificate o destinate a essere ritirate.

La decisione prevede anche periodi transitori differenziati. Per alcune norme sostituite la cancellazione del vecchio riferimento opera dal 15 dicembre 2027, mentre per la norma En Iso 15223-1:2021 sui simboli destinati alle informazioni del fabbricante la decorrenza è rinviata al 15 giugno 2031, per tenere conto dell’impatto sui processi di etichettatura e distribuzione. La priorità operativa è quindi mappare i prodotti interessati e programmare per tempo aggiornamenti documentali, prove e modifiche di etichetta.

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ONDATE DI CALORE: PROTEGGIAMO CHI LAVORA https://opralazio.it/ondate-di-calore-proteggiamo-chi-lavora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ondate-di-calore-proteggiamo-chi-lavora Wed, 01 Jul 2026 14:11:28 +0000 https://opralazio.it/?p=30045 Argomento Ordinanza Contingibile e urgente della regione Lazio Principali contenuti  ☀️Con le alte temperature, la sicurezza viene prima di tutto. ⛔ Nei giorni in cui Worklimate segnala un rischio ALTO, è vietato svolgere attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori interessati dall’Ordinanza della...

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Ordinanza Contingibile e urgente della regione Lazio

Principali contenuti 

☀Con le alte temperature, la sicurezza viene prima di tutto.

⛔ Nei giorni in cui Worklimate segnala un rischio ALTO, è vietato svolgere attività lavorative all’aperto dalle 12:30 alle 16:00 nei settori interessati dall’Ordinanza della Regione Lazio.

👷‍♀️ Datori di lavoro: organizzate le attività in modo da tutelare la salute dei lavoratori.

👷 Lavoratori: idratatevi, fate le pause previste e segnalate subito eventuali malesseri.

💙 La prevenzione è il primo strumento per lavorare in sicurezza.

#OPRALazio #SicurezzaSulLavoro #SaluteSulLavoro #CaldoEstremo #Artigianato #Prevenzione #Worklimate #RegioneLazio.

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ISO 14001: 2026, al via la transizione delle certificazioni accreditate https://opralazio.it/iso-14001-2026-al-via-la-transizione-delle-certificazioni-accreditate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=iso-14001-2026-al-via-la-transizione-delle-certificazioni-accreditate Fri, 26 Jun 2026 10:46:54 +0000 https://opralazio.it/?p=30032 Argomento Sistemi di gestione Principali contenuti  La pubblicazione della Uni En Iso 14001:2026 apre la fase di transizione per le certificazioni accreditate dei sistemi di gestione ambientale. La circolare Accredia Dc n. 14/2026 recepisce le prime indicazioni internazionali elaborate da Global Aci (Global Accreditation Cooperation...

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Sistemi di gestione

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La pubblicazione della Uni En Iso 14001:2026 apre la fase di transizione per le certificazioni accreditate dei sistemi di gestione ambientale. La circolare Accredia Dc n. 14/2026 recepisce le prime indicazioni internazionali elaborate da Global Aci (Global Accreditation Cooperation Incorporated è la nuova organizzazione internazionale che coordina e armonizza a livello globale le attività di accreditamento per la valutazione della conformità) e riguarda sia gli organismi di certificazione sia le organizzazioni già certificate secondo la versione 2015.

Il calendario operativo prevede un periodo transitorio di tre anni, con chiusura al 30 aprile 2029: a quella data i certificati Iso 14001:2015 cessano di essere validi. Dal 30 ottobre 2027 non potranno più essere emessi nuovi certificati secondo la versione 2015. Le altre scadenze riguardano gli operatori della certificazione: 30 ottobre 2026 per l’avvio delle attività di accreditamento, 30 gennaio 2027 per la dichiarazione di capacità degli organismi e 30 aprile 2027 per il completamento della loro transizione.

Gli organismi di certificazione devono predisporre un piano di transizione, analizzare le differenze tra le due edizioni, valutare gli impatti sui propri processi, formare il personale e conservare evidenze documentali. Per ogni organizzazione certificata sarà necessario un audit di transizione, da svolgere durante una sorveglianza, un rinnovo o come audit speciale dedicato.

Per le aziende il lavoro non consiste solo nell’aggiornare i riferimenti documentali. Prima dell’audit occorre verificare analisi del contesto, rischi e opportunità, obiettivi ambientali, indicatori, audit interni e riesame della direzione, considerando anche cambiamento climatico, uso efficiente delle risorse, biodiversità, ciclo di vita e filiera. Avviare subito la mappatura delle modifiche riduce il rischio di arrivare alla scadenza con certificati non più allineati.

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DPI: aggiornato l’elenco UE delle norme armonizzate https://opralazio.it/dpi-aggiornato-lelenco-ue-delle-norme-armonizzate/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dpi-aggiornato-lelenco-ue-delle-norme-armonizzate Fri, 26 Jun 2026 10:42:31 +0000 https://opralazio.it/?p=30025 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  La Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (Ue) 2026/1279, aggiornando il quadro delle norme armonizzate utilizzabili per dimostrare la conformità dei dispositivi di protezione individuale al Regolamento (Ue) 2016/425. La pubblicazione nella Gu dell’Ue Serie...

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Salute e sicurezza sul lavoro

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La Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (Ue) 2026/1279, aggiornando il quadro delle norme armonizzate utilizzabili per dimostrare la conformità dei dispositivi di protezione individuale al Regolamento (Ue) 2016/425. La pubblicazione nella Gu dell’Ue Serie L del 16 giugno 2026 produce effetti sulla presunzione di conformità: quando un Dpi è progettato e valutato secondo una norma armonizzata correttamente citata in Gazzetta, il fabbricante può utilizzarla come riferimento tecnico privilegiato rispetto ai requisiti essenziali di salute e sicurezza coperti dalla norma.

L’aggiornamento riguarda sia nuovi riferimenti sia revisioni di norme già diffuse. Entrano o vengono riallineati standard relativi, tra l’altro, a protezioni per hockey su ghiaccio, sistemi di ripartizione del carico per alpinismo, caschi per sciatori alpinisti, elmetti di protezione per l’industria, caschi da alpinismo, occhiali da sole per uso generale, guanti di protezione e indumenti ad alta visibilità. Per la En 397:2025 sugli elmetti industriali la pubblicazione è accompagnata da un’avvertenza, collegata al corretto rinvio interno della norma e alle condizioni con cui opera la presunzione di conformità.

Sul piano operativo, il provvedimento non impone di sostituire automaticamente tutti i Dpi già presenti in azienda, ma obbliga fabbricanti, importatori, distributori, organismi notificati e utilizzatori professionali a verificare quali riferimenti tecnici sono stati aggiornati o ritirati. Vanno controllati dichiarazioni Ue di conformità, fascicoli tecnici, certificati, marcatura Ce, istruzioni e capitolati di acquisto, soprattutto quando il prodotto richiama una norma sostituita o prossima alla cessazione della presunzione di conformità.

La decisione prevede anche il ritiro dei riferimenti alle norme superate, con scadenze differenziate e periodi transitori che in alcuni casi arrivano fino a dicembre 2027. Per le aziende che acquistano o gestiscono Dpi in ambito lavorativo, la novità è quindi soprattutto documentale e di controllo della catena di fornitura: prima di acquistare, distribuire o mantenere in uso un dispositivo, è opportuno verificare che la norma citata dal produttore sia ancora valida nel quadro Ue e coerente con il rischio da proteggere.

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Industria chimica: nuove linee Inail per i sistemi di gestione della sicurezza https://opralazio.it/industria-chimica-nuove-linee-inail-per-i-sistemi-di-gestione-della-sicurezza/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=industria-chimica-nuove-linee-inail-per-i-sistemi-di-gestione-della-sicurezza Tue, 23 Jun 2026 12:23:28 +0000 https://opralazio.it/?p=30014 Argomento Sistemi di gestione Principali contenuti  Inail e Federchimica hanno reso disponibile l’edizione 2026 delle linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nell’industria chimica. Il documento non introduce un nuovo obbligo generalizzato né sostituisce il D.Lgs....

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Inail e Federchimica hanno reso disponibile l’edizione 2026 delle linee di indirizzo per l’applicazione di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro nell’industria chimica. Il documento non introduce un nuovo obbligo generalizzato né sostituisce il D.Lgs. 81/2008 o la UNI EN ISO 45001:2023: offre invece una traccia operativa per organizzare in modo più sistematico ruoli, procedure, controlli e miglioramento continuo nelle imprese del comparto, con particolare utilità per le piccole e medie realtà.

Il percorso proposto segue la logica dei sistemi di gestione: analisi del contesto e delle parti interessate, leadership aziendale, partecipazione dei lavoratori, pianificazione degli obiettivi, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi, controllo operativo, gestione degli appalti, preparazione alle emergenze, monitoraggio, audit interni e riesame della direzione. Per le imprese chimiche questo significa collegare la gestione del rischio non solo alle sostanze e ai processi produttivi, ma anche a manutenzioni, modifiche impiantistiche, competenze, procedure, segnalazione dei quasi incidenti e qualità dei flussi informativi interni.

La novità va letta quindi come strumento di autoverifica organizzativa. Le aziende possono usarla per confrontare Dvr, procedure operative, istruzioni di lavoro, formazione, controlli sugli appaltatori, gestione delle non conformità e indicatori di prestazione. Un sistema documentato e realmente applicato permette di individuare prima le criticità, evitare che gli eventi minori diventino incidenti e trasformare audit, segnalazioni e riesami in azioni correttive misurabili.

Il documento mantiene anche un rilievo sul piano della responsabilità amministrativa e degli incentivi Inail. L’allineamento con l’art. 30 del Decreto legislativo 81 del 9 aprile 2008 e con il D.Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 può aiutare l’impresa a costruire o aggiornare un modello organizzativo efficace in materia di salute e sicurezza. Inoltre, l’adozione o il mantenimento di un sistema di gestione coerente con linee di indirizzo riconosciute può essere valorizzato, quando ricorrono le condizioni previste, nelle domande di riduzione del premio assicurativo Inail: non come beneficio automatico, ma come intervento di prevenzione da documentare correttamente.

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Sicurezza negli appalti e responsabilità del committente https://opralazio.it/sicurezza-negli-appalti-e-responsabilita-del-committente/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sicurezza-negli-appalti-e-responsabilita-del-committente Tue, 23 Jun 2026 09:06:54 +0000 https://opralazio.it/?p=30007 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti  Posto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera o d’appalto, previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, gravano sul committente, da intendersi tale esclusivamente il...

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Salute e sicurezza sul lavoro

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Posto che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro gli obblighi di sicurezza nell’esecuzione del contratto d’opera o d’appalto, previsti dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, gravano sul committente, da intendersi tale esclusivamente il soggetto che ha affidato i lavori stipulando il contratto d’opera o di appalto, nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell’esecuzione delle opere. Questo è confermato dalla Sentenza 4 giugno 2026, n. 20674 Corte di Cassazione Penale, sez. IV, nella quale in accoglimento del ricorso, viene esclusa la responsabilità per il delitto di omicidio colposo del proprietario di un immobile estraneo alla individuazione dell’appaltatore, alla formazione del contratto ed alla esecuzione dei lavori.

Con l’obiettivo di rimarcare la responsabilità in carico al committente, viene precisato anche che nei casi in cui fornisca del materiale alle ditte appaltatrici, deve garantire la sicurezza di questi ultimi. Viene citato appunto il caso trattato nell’ Ordinanza 4 giugno 2026, n. 17895 della Corte di Cassazione Civile, sez. lavoro, nel quale viene confermata la responsabilità del Ministero della Difesa, il quale, in qualità di committente e custode delle res oggetto di appalto, risponde ex art. 2051 c.c. dei danni cagionati dalle polveri di amianto.

Viene fatto notare che la figura del committente con i relativi obblighi e doveri, non si limita soltanto al rapporto appaltatore-committente iniziale, ma può estendersi anche al rapporto tra l’appaltatore ed il sub-appaltatore in quanto il primo nei confronti del secondo si comporta come un committente. Viene citato appunto il caso riportato nella Sentenza 25 maggio 2026, n.  18646 della Corte di Cassazione Penale, Sez.  IV. Qui viene specificato che l’appaltatore che mantiene la direzione tecnica, o comunque svolge una effettiva ingerenza nell’esecuzione dei lavori, risponde della sicurezza sul cantiere anche in caso di subappalto ed è quindi gravato dell’obbligo di coordinarsi stabilmente con il subappaltatore e di comunicargli tempestivamente ogni decisione tecnica incidente sulla sicurezza.

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Sicurezza antincendio, aggiornata la norma UNI sui sistemi automatici a sprinkler https://opralazio.it/sicurezza-antincendio-aggiornata-la-norma-uni-sui-sistemi-automatici-a-sprinkler/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=sicurezza-antincendio-aggiornata-la-norma-uni-sui-sistemi-automatici-a-sprinkler Tue, 16 Jun 2026 13:27:16 +0000 https://opralazio.it/?p=29993 Argomento Rischio di incendi rilevanti Principali contenuti  Dal 4 giugno 2026 è in vigore la Uni En 12845:2026, nuova edizione della norma tecnica dedicata agli impianti fissi antincendio con sistemi automatici a sprinkler. La norma riguarda progettazione, installazione e manutenzione degli impianti in edifici e...

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Rischio di incendi rilevanti

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Dal 4 giugno 2026 è in vigore la Uni En 12845:2026, nuova edizione della norma tecnica dedicata agli impianti fissi antincendio con sistemi automatici a sprinkler. La norma riguarda progettazione, installazione e manutenzione degli impianti in edifici e insediamenti industriali.

La nuova edizione sostituisce la Uni En 12845:2020, ritirata con sostituzione alla stessa data. In pratica diventa il riferimento tecnico da considerare per nuovi progetti, installazioni, collaudi, manutenzioni e anche per aggiunte, ampliamenti, riparazioni o modifiche di sistemi sprinkler già esistenti.

Il campo di applicazione della norma copre i sistemi sprinkler fissi negli edifici e negli altri ambienti a terra, e fa riferimento ai tipi di sprinkler specificati nella norma Uni En 12259-1. Non è invece pensata per sistemi a diluvio o water spray, né per navi, aeromobili, veicoli, mezzi mobili antincendio o impianti sotterranei minerari.

Sul piano operativo, il testo organizza gli aspetti che incidono sull’efficacia reale dell’impianto: classificazione dei pericoli, alimentazioni idriche, componenti, installazione, prove, collaudo, manutenzione ed estensioni. Sono richiamate anche indicazioni costruttive degli edifici, perché lo sprinkler può funzionare correttamente solo se il contesto edilizio consente una prestazione adeguata.

Per progettisti, installatori, manutentori e responsabili antincendio è utile verificare subito capitolati, specifiche tecniche, piani di manutenzione e procedure di collaudo alla luce della versione 2026. Nei progetti in corso o negli ampliamenti di impianti esistenti occorre controllare se i criteri adottati richiedono allineamenti alla nuova edizione.

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Malattie professionali, Eu-Osha apre una sezione sul rischio cancro nei luoghi di lavoro https://opralazio.it/malattie-professionali-eu-osha-apre-una-sezione-sul-rischio-cancro-nei-luoghi-di-lavoro/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=malattie-professionali-eu-osha-apre-una-sezione-sul-rischio-cancro-nei-luoghi-di-lavoro Tue, 16 Jun 2026 13:20:23 +0000 https://opralazio.it/?p=29982 Argomento Salute e sicurezza sul lavoro Principali contenuti Eu-Osha ha pubblicato una nuova sezione dedicata al rapporto tra cancro e lavoro, con dati, iniziative europee e strumenti di prevenzione per imprese, lavoratori e operatori della sicurezza. A seguire il link per la vetrina digitale: https://osha.europa.eu/it/themes/cancer-and-work. L’iniziativa...

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Salute e sicurezza sul lavoro

Principali contenuti

Eu-Osha ha pubblicato una nuova sezione dedicata al rapporto tra cancro e lavoro, con dati, iniziative europee e strumenti di prevenzione per imprese, lavoratori e operatori della sicurezza. A seguire il link per la vetrina digitale: https://osha.europa.eu/it/themes/cancer-and-work.

L’iniziativa nasce da un’esigenza quanto mai urgente: i tumori restano, infatti, la principale causa di mortalità legata all’attività professionale all’interno dell’Unione europea.

I dati parlano chiaro e mostrano una realtà in cui questa patologia rappresenta circa il 45% di tutti i decessi correlati alle mansioni quotidiane, provocando oltre centomila vittime ogni anno e superando di gran lunga qualsiasi altro rischio per la salute sul luogo di lavoro.

La sezione mette ordine in un tema spesso percepito solo come “chimico”, ma in realtà più ampio. I fattori di rischio possono derivare da sostanze e miscele pericolose, come agenti cancerogeni presenti in lavorazioni industriali, ma anche da esposizioni fisiche e organizzative, tra cui radiazioni ultraviolette, fumi diesel, polveri, silice cristallina respirabile e lavoro notturno.

Il dato operativo da tenere presente è che la prevenzione non può limitarsi alla presenza formale di una scheda di sicurezza. Le imprese devono individuare chi è esposto, a cosa è esposto, con quale frequenza e con quali misure di controllo. La valutazione deve tradursi in sostituzione dei materiali pericolosi quando possibile, contenimento dell’esposizione, aspirazioni, dispositivi di protezione e sorveglianza sanitaria.

Accanto alla mappatura scientifica dei rischi, la piattaforma promuove strumenti operativi concreti per supportare sia i datori di lavoro che il personale. Tra questi spicca l’iniziativa transnazionale denominata “Stop Carcinogens at Work”, che punta a favorire lo scambio di buone pratiche e a incentivare la sostituzione dei materiali pericolosi con alternative più sicure.

L’iniziativa si collega al quadro strategico europeo 2021-2027, che punta alla riduzione dei decessi correlati al lavoro e al rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali. Per le aziende il passaggio concreto è aggiornare la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno, verificando esposizioni reali e misure effettivamente applicate.

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