08 Set Cantieri, il coordinatore deve verificare l’adeguatezza funzionale dei ponteggi
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Salute e sicurezza sul lavoro
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La sentenza della Corte di Cassazione Penale, sezione IV, 31 luglio 2026, n. 29103 torna sui compiti del coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e, in particolare, sulla necessità che le misure progettate siano non soltanto formalmente corrette, ma concretamente utilizzabili per eseguire in sicurezza le lavorazioni previste. Il caso riguardava un lavoratore deceduto dopo essere precipitato da un ponteggio durante interventi di ristrutturazione di un edificio. Per raggiungere una zona posta fuori asse rispetto al piano dell’impalcatura era stata predisposta una pedana precaria in tavole di legno.
In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità del coordinatore per la sicurezza, mentre la Corte d’Appello di Bari lo aveva assolto ritenendo determinante la successiva scelta del datore di lavoro di creare una postazione improvvisata. Secondo il giudice di appello, il ponteggio era strutturalmente corretto e la modalità pericolosa di esecuzione della lavorazione apparteneva alle scelte operative proprie dell’impresa. La Cassazione ha però ritenuto insufficiente questa motivazione e ha annullato la decisione agli effetti civili, rinviando la causa al giudice civile competente. Non si tratta, quindi, di una nuova condanna penale né di un definitivo accertamento della responsabilità risarcitoria.
La pronuncia chiarisce il confine tra i compiti del coordinatore e quelli del datore di lavoro. Il coordinatore esercita una funzione di “alta vigilanza” e non è tenuto a controllare momento per momento il modo in cui ciascun lavoratore svolge la propria attività. Le specifiche modalità operative della prestazione restano normalmente nell’area di responsabilità del datore di lavoro. Il coordinatore deve però governare i rischi collegati alla conformazione del cantiere, alle caratteristiche dell’opera, alla successione delle lavorazioni e all’idoneità delle misure collettive predisposte.
È su questo punto che la Cassazione concentra l’attenzione. La corretta installazione strutturale di un ponteggio non esaurisce la verifica richiesta: occorre valutare anche se l’opera provvisionale sia funzionalmente adeguata alle lavorazioni effettivamente programmate. Nel caso esaminato assumevano rilievo balconi, frontalini e altre parti dell’edificio collocate fuori dalla verticale dell’impalcato. La difficoltà di raggiungerle avrebbe quindi dovuto essere considerata già nella progettazione della sicurezza e nuovamente verificata durante l’esecuzione.
Lo stesso criterio interessa il piano di sicurezza e coordinamento (PSC). Il coordinatore per l’esecuzione deve verificare la coerenza dei piani rispetto alla situazione concreta e adeguare il PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute. Anche il controllo sull’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) non può ridursi a una verifica documentale: deve tenere conto della compatibilità tra la lavorazione prevista, le attrezzature disponibili e le protezioni effettivamente apprestate in cantiere.
Per committenti, responsabili dei lavori e coordinatori, la decisione richiama quindi l’importanza di verificare già in fase progettuale la geometria reale dell’edificio e l’accessibilità in sicurezza di tutte le zone interessate dai lavori in quota. Durante l’esecuzione è opportuno confrontare PSC, POS, configurazione delle opere provvisionali e sviluppo effettivo delle lavorazioni, formalizzando gli adeguamenti necessari quando emergano sporgenze, distanze, variazioni del cantiere o altre condizioni che rendano insufficienti le soluzioni inizialmente previste. La conformità documentale e strutturale, da sola, non consente di trascurare criticità funzionali concretamente riconoscibili.
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