06 Lug Amianto nei luoghi di lavoro: nuove tutele per i lavoratori esposti
Argomento
Salute e sicurezza sul lavoro
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Il documento Inail sull’amianto va letto insieme al Decreto Legislativo n.213 del 2025, che ha recepito in Italia la direttiva (Ue) 2023/2668 e ha modificato il Titolo IX, Capo III, del Decreto legislativo 81/2008. Il punto di partenza è semplice: l’amianto è un cancerogeno senza soglia sicura e la tutela deve riguardare tutte le attività nelle quali i lavoratori possono essere esposti durante il lavoro, comprese manutenzioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti, scavi in pietre verdi e interventi di emergenza.
Per il datore di lavoro il primo passaggio diventa la verifica preventiva della presenza di amianto o materiali contenenti amianto prima di avviare attività a rischio. La valutazione deve essere riportata nel Dvr e deve dare priorità alla rimozione rispetto ad altre forme di manutenzione o bonifica quando ciò è necessario per ridurre l’esposizione. Prima di lavori di manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, trattamento dei rifiuti o bonifica deve inoltre essere presentata la notifica all’organo di vigilanza, con dati su sede, quantità, lavoratori coinvolti, formazione, visita medica e misure di protezione.
Il nuovo valore limite di esposizione è pari a 0,01 fibre/cm³, come media ponderata su 8 ore. Fino al 20 dicembre 2029 la misurazione resta basata sulla microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 dovrà invece essere usata la microscopia elettronica, o un metodo equivalente o più accurato, includendo anche le fibre più sottili, inferiori a 0,2 micrometri. Se il limite è superato, oppure emergono materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, l’attività deve cessare immediatamente e può riprendere solo dopo misure adeguate.
Anche gli aspetti sanitari e documentali diventano più stringenti. I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione da manipolazione attiva sono sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione, periodicamente almeno ogni tre anni o secondo la periodicità fissata dal medico competente, e alla cessazione del rapporto. Il datore di lavoro iscrive tali lavoratori nel registro di esposizione e trasmette i dati agli organi di vigilanza e all’Inail: non è quindi un adempimento formale, ma una tracciabilità sanitaria destinata a restare utile nel tempo per patologie che possono emergere molti anni dopo l’esposizione.
Il documento Inail è possibile reperirlo al seguente link: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/pubblicazioni/catalogo-generale/catalogo-generale-dettaglio.2026.06.pubbl-la-direttiva-europea-2023-2668-la-protezione-lavoratori-contro-amianto.html
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