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Sicurezza antincendio, determinate classi di prestazione dei prodotti - Opra Lazio
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Sicurezza antincendio, determinate classi di prestazione dei prodotti

Sicurezza antincendio, determinate classi di prestazione dei prodotti

Argomento

Rischio di incendi rilevanti

Principali contenuti

Il regolamento delegato (Ue) 2026/557 integra il nuovo quadro europeo sui prodotti da costruzione, previsto dal regolamento (Ue) 2024/3110, stabilendo le classi di prestazione da usare per dichiarare la caratteristica essenziale “resistenza al fuoco”. Il tema riguarda i prodotti da costruzione per i quali questa prestazione deve essere dichiarata in modo armonizzato sul mercato Ue.

La novità serve a evitare un vuoto nella transizione tra vecchio e nuovo regolamento sui prodotti da costruzione. Le classi erano già state definite sotto il regolamento (Ue) n. 305/2011, ma non risultavano automaticamente utilizzabili nel nuovo sistema; per continuità, il nuovo atto riprende l’impianto del regolamento delegato (Ue) 2024/1681.

In pratica, l’allegato conferma un linguaggio comune per descrivere la prestazione antincendio dei prodotti: R per capacità portante, E per tenuta, I per isolamento, W per irraggiamento, C per autochiusura, S per controllo del fumo e altri parametri specifici. Le prestazioni sono normalmente espresse in minuti, ad esempio 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360.

Le tabelle riguardano elementi strutturali, pareti, solai, facciate, porte resistenti al fuoco, finestre apribili, sigillature, giunti, condotte e serrande di ventilazione, sistemi per cavi e dispositivi per il controllo di fumo e calore. Per fabbricanti, progettisti e operatori la verifica pratica riguarda dichiarazioni di prestazione, Marcatura Ce, schede tecniche e capitolati, che devono richiamare classi coerenti con il nuovo quadro. Il regolamento entra in vigore il 24 giugno 2026 ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

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