L’interpello n. 1/2026 nasce da un quesito del Consiglio nazionale degli architetti e riguarda un punto molto pratico della nuova disciplina sulla formazione: per riconoscere come aggiornamento un seminario o un convegno valido per RspP e per coordinatori della sicurezza nei cantieri, tutti i relatori devono avere i requisiti del decreto interministeriale 6 marzo 2013 previsti per i formatori della sicurezza?
La Commissione risponde di no. I requisiti del decreto 6 marzo 2013 si applicano ai corsi di formazione e ai corsi di aggiornamento, ma non ai relatori di seminari e convegni. Per questi ultimi occorre applicare esclusivamente quanto previsto dalla Parte III dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Il chiarimento non significa però che ogni seminario diventi automaticamente utile ai fini dell’aggiornamento. L’evento deve trattare materie coerenti con i contenuti richiesti dall’aggiornamento e, soprattutto, resta obbligatoria la verifica finale dell’apprendimento. È questo il punto che impedisce di equiparare il semplice ascolto di un convegno a un aggiornamento formativo automaticamente riconoscibile.
Per soggetti formatori, ordini professionali e operatori il senso pratico è il seguente: se si organizza un corso di aggiornamento, i docenti devono possedere i requisiti del decreto 6 marzo 2013; se invece si organizza un seminario o un convegno, quei requisiti non sono richiesti ai relatori, ma l’evento deve essere costruito secondo le regole dell’Accordo 59/2025 e con verifica finale, altrimenti non può essere speso correttamente come aggiornamento.
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