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Gas serra, UE aggiorna registro emissioni e flessibilità LULUCF - Opra Lazio
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Gas serra, UE aggiorna registro emissioni e flessibilità LULUCF

Gas serra, UE aggiorna registro emissioni e flessibilità LULUCF

Argomento

Ambiente

Principali contenuti

 La Commissione europea ha adottato due provvedimenti che aggiornano il funzionamento del Registro dell’Unione relativo alle emissioni di gas a effetto serra, ampliandone l’ambito di applicazione e rafforzando la trasparenza delle operazioni. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2026/81, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 7 aprile, modifica il registro ai sensi del regolamento (UE) 2018/841, introducendo la contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti legati all’uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (settore Lulucf). Il provvedimento prevede l’istituzione di nuovi conti Lulucf sia a livello dell’Unione sia per ciascuno Stato membro, distingue due periodi di adempimento quinquennali (2021-2025 e 2026-2030) e introduce specifici strumenti, tra cui le unità di assorbimento del suolo (Lru), le assegnazioni di flessibilità per i terreni forestali gestiti (Mflfa), le assegnazioni addizionali per la Finlandia (Afaf) e le unità di flessibilità per l’uso del suolo (Lufa).

Il registro è inoltre in grado di calcolare automaticamente i saldi dei conti, consentire i trasferimenti tra di essi nel rispetto della normativa europea e bloccare le operazioni non conformi agli obblighi di rendicontazione. In questo modo si garantisce che il settore Lulucf contribuisca in maniera prevedibile e sostenibile al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Unione, tra cui la riduzione di almeno il 55% delle emissioni nette entro il 2030 e la neutralità climatica nel lungo periodo. Parallelamente, il regolamento delegato (UE) 2026/109, anch’esso pubblicato il 7 aprile, modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2019/1122 al fine di coordinare le assegnazioni annuali di emissioni previste dal regolamento (UE) 2018/842. Il provvedimento definisce le condizioni per l’utilizzo della flessibilità Ets da parte degli Stati membri, aggiorna le regole relative al trasferimento e all’annullamento delle assegnazioni annuali di emissioni (Aea) tra i conti Esr e Lulucf, adegua i limiti percentuali massimi delle Aea e delle unità Lru trasferibili e armonizza terminologia e acronimi per garantire maggiore chiarezza e coerenza normativa.

Entrambi i provvedimenti entreranno in vigore il 27 aprile 2026.

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