
07 Mar Rentri: pubblicate nuove schede informative
Argomento
GESTIONE RIFIUTI
Normative applicabili
- decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 – Gu Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96
- decreto ministeriale 4 aprile 2023 n. 59 – Gu Serie generale n. 126 del 31 maggio 2023
Principali contenuti
Segnaliamo che all’interno del portale Rentri sono state rese disponibili nuove schede informative che hanno lo scopo di rispondere alle domande più frequenti ricevute dal servizio di assistenza. Tra gli aspetti maggiormente approfonditi vi sono quelli relativi alla compilazione dei nuovi modelli di Fir e di registro di carico/scarico.
Di seguito riportiamo alcuni dei principali chiarimenti forniti:
- Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere il formulario è sostituito dai documenti previsti dall’articolo 194 del Dlgs 152/2006, con riguardo anche alla tratta percorsa su territorio nazionale. Invece, in caso di microraccolta l’apposita sezione non va compilata in attesa dell’emanazione di ulteriori disposizioni. Sino ad allora deve essere compilato un Fir per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.
- I Fir non devono essere necessariamente utilizzati in ordine cronologico di vidimazione. Inoltre, la data di emissione del Fir cartaceo deve essere inserita dall’utente dopo la stampa ed essere uguale o antecedente alla data di inizio del trasporto. La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal Rentri, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (Cciaa).
- In sede di compilazione del Fir è possibile utilizzare i timbri per indicare i dati del produttore/detentore, del trasportatore, del destinatario e dell’intermediario/ commerciante se il timbro contiene tutti i dati richiesti. Tuttavia, non è possibile apportare correzioni al Fir cartaceo, mentre è possibile inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante). Non sono, poi, previste Api per la compilazione del FIR cartaceo. Il formulario deve essere compilato attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal portale Rentri, oppure con i sistemi gestionali adottati dall’operatore.
- Il limite massimo di emissione consentito per ogni singola unità locale è di 1000 Fir al giorno. Il limite massimo di blocchi Fir per ogni operatore è di 500 in ambiente produzione e 100 in ambiente Demo.
- La casella “peso verificato in partenza” va barrata solo nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misurazione del peso nella disponibilità del produttore/detentore. Non è obbligatorio barrare la casella anche se si dispone di uno strumento di misurazione del peso. Il destinatario deve riportare la “quantità accettata” espressa in kg (chilogrammi) anche se risulta barrata la casella “verificato in partenza”. Il campo “In attesa di verifica analitica”, invece, va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.
- Il registro cronologico di carico e scarico non può essere gestito contemporaneamente sia con i servizi di supporto che con il sistema gestionale. All’apertura del registro, l’operatore deve decidere se compilarlo utilizzando i servizi di supporto oppure il proprio sistema gestionale. Non è possibile alternare tra le due opzioni.
- Gli enti appartenenti al comparto istruzione e ricerca sono tenuti all’iscrizione al Rentri solo se producono rifiuti pericolosi. Se producono solo rifiuti non pericolosi, pur non essendo tenuti all’iscrizione al Registro, a partire dal 13 febbraio 2025 devono utilizzare il modello di Fir riportato all’Allegato II del Dm 4 aprile 2023 n. 59 in formato cartaceo. Il Fir cartaceo deve essere emesso e vidimato digitalmente tramite il Rentri. La vidimazione digitale può avvenire alternativamente mediante:
- l’interoperabilità con il sistema gestionale dell’operatore;
- il servizio di vidimazione digitale disponibile sul portale Rentri.
In entrambi i casi il soggetto deve registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” disponibile sul portale Rentri.
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