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Gestione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (Fir) - Opra Lazio
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Gestione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (Fir)

Gestione del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti (Fir)

Argomento 

AMBIENTE

Normative applicabili 

 

Principali contenuti

Con l’entrata in vigore del Rentri rimane valido l’emendamento dell’articolo 193, comma 1 del Testo unico ambientale (Tua) che individua il Fir come il documento principale che accompagna il trasporto dei rifiuti, ad uso di specifici soggetti coinvolti e specifiche quantità trasportate, ma i soggetti coinvolti dovranno via via adeguarsi alle nuove modalità di emissione, tramite l’utilizzo del nuovo modello di Fir.

Come cambia il formulario rifiuti con Rentri

A partire dal 13 febbraio 2025, entrerà in vigore il nuovo modello del formulario di identificazione dei rifiuti (Fir), che dovrà essere utilizzato per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi. Sebbene questo modello potrà ancora essere in formato cartaceo, sarà necessario effettuare la vidimazione digitale, come già previsto per il sistema Vi.Vi.Fir.

Tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all’iscrizione, dovranno utilizzare il nuovo Fir. La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile dal 23 gennaio 2025. Tuttavia, fino al 12 febbraio 2025, sarà necessario continuare a utilizzare i modelli attualmente in uso.

Dal 13 febbraio 2026, gli iscritti a Rentri saranno tenuti a gestire il nuovo modello Fir esclusivamente in formato digitale. Inoltre, ci sarà l’obbligo di vidimazione digitale per entrambi i formati, cartaceo e digitale, tramite Rentri previa iscrizione.

I dati del Fir per i rifiuti pericolosi dovranno essere trasmessi al Rentri da tutti i soggetti coinvolti. Sarà infine responsabilità del trasportatore trasmettere il formulario controfirmato e datato a tutti i soggetti coinvolti nella movimentazione, nel caso del Fir digitale.

È importante sottolineare che, fino al 12 febbraio 2025, il Fir rimarrà in formato cartaceo e utilizzerà il vecchio modello, con la possibilità di vidimazione sia digitale che presso le Camere di commercio.

Cosa non cambia nel formulario rifiuti

La disciplina prevista dall’art. 193 del Dlgs 152/2006 rimane immutata per i seguenti aspetti:

  • I soggetti obbligati a emettere e gestire il formulario di identificazione del rifiuto continuano a essere il produttore o il detentore dei rifiuti, a seconda dei casi specifici in conformità con i soggetti obbligati Rentri.
  • Il Fir viene compilato dai diversi operatori nella catena di trasporto – produttore iniziale, trasportatore, intermediari, commercianti, impianti di destino – ciascuno per la parte di propria competenza. Sebbene il produttore sia il responsabile delle informazioni di propria competenza, può richiedere al trasportatore di compilare il Fir a suo nome.
  • Rimangono esonerati dall’emissione e gestione del Fir alcuni soggetti, come ad esempio chi trasporta rifiuti urbani o chi conferisce rifiuti agricoli al servizio pubblico di raccolta. Anche il trasporto di rifiuti in aree private è esentato.
  • In specifici casi, il Fir può essere sostituito da documenti alternativi. Inoltre, restano in vigore regimi particolari come quelli per i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione.
  • Ciascun operatore è responsabile delle informazioni che inserisce e sottoscrive nel Fir per la propria parte di competenza. Anche quando il trasportatore compila il Fir su richiesta del produttore o detentore, questi ultimi mantengono la responsabilità per le informazioni che li riguardano.
  • Il produttore o detentore dei rifiuti è esonerato dalla responsabilità per il recupero o lo smaltimento una volta che acquisisce una copia del Fir completata e firmata in tutte le sue parti.

Modalità di vidimazione con RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025, i Fir attualmente in uso non potranno più essere utilizzati, e sarà obbligatorio adottare i nuovi modelli vidimati digitalmente tramite il Rentri. Per garantire la corretta gestione dei formulari, il sistema offre diverse modalità di vidimazione, adattabili alle esigenze operative degli utenti.

La vidimazione digitale tramite interoperabilità consente di integrare i sistemi gestionali aziendali direttamente con il Rentri. In questo modo, i FIR possono essere vidimati in modo automatico e senza la necessità di operazioni manuali aggiuntive.

È possibile, inoltre, utilizzare i servizi di supporto per la compilazione e vidimazione, che permettono di gestire il Fir in diverse modalità. In particolare, è possibile:

  • Compilare il Fir digitalmente con tutti i dati obbligatori, esclusi conducente, mezzo e targa (noti solo al momento della partenza), per poi procedere alla vidimazione.
  • Stampare il Fir “vuoto” già vidimato e completarlo manualmente in un secondo momento.

Per far fronte a situazioni di emergenza, è consentito ancora stampare in anticipo Fir vidimati e vuoti, da utilizzare successivamente. Questa opzione garantisce continuità operativa anche in caso di imprevisti, rispettando comunque l’obbligo di vidimazione digitale preliminare.

Com’è fatto il nuovo modello cartaceo Fir

Il nuovo modello di Fir cartaceo, composto da due fogli e un allegato, sarà in vigore da febbraio 2025 a febbraio 2026, prima dell’obbligo di passare al formato digitale.

Per emettere il Fir cartaceo, il produttore dei rifiuti stampa due copie, trattenendo l’originale. Successivamente, il trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di loro competenza e firmano il documento.

Una volta firmato dal destinatario, il trasportatore trasmette la copia del Fir sottoscritta a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, inclusi il produttore o detentore e gli altri operatori della filiera.

La restituzione della copia del Fir completo al produttore può avvenire tramite:

  • consegna diretta da parte del trasportatore;
  • invio tramite Pec;
  • trasmissione tramite Rentri;
  • usando il proprio gestionale o i servizi del Mase.

Com’è fatto il nuovo modello digitale Fir

Il contenuto del nuovo modello digitale è definito tecnicamente nell’articolo 8 del Dm 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un codice univoco fornito dal sistema Rentri, supportato dalle Camere di commercio.

L’intestazione include i dati identificativi del produttore, del trasportatore e del destinatario, insieme ai dettagli sui rifiuti trasportati, come tipo e quantità.

Il Fir digitale viene aggiornato durante le operazioni di tracciabilità del rifiuto tramite i sistemi gestionali degli operatori o i servizi del Mase, garantendo la corretta compilazione del Formulario e sottoscrizione durante il trasporto.

Una volta completato e firmato da tutti i soggetti coinvolti, il destinatario trasmette il Fir al produttore iniziale attraverso Rentri, rispettando le tempistiche stabilite nei decreti direttoriali.

Utilizzo del Fir digitale

I formulari Rentri saranno utilizzati in modalità digitale esclusivamente per rifiuti pericolosi, rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali/artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non sussiste l’obbligo di emissione del Fir in formato digitale.

Sottoscrizione del Fir digitale

Il Fir digitale deve essere sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio a trasporto del rifiuto e infine dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.

La sottoscrizione può essere effettuata anche tramite il certificato rilasciato da Rentri attraverso il proprio gestionale o i servizi messi a disposizione dal Mase.

Il destinatario trasmette al produttore e agli operatori coinvolti nel trasporto del rifiuto, tramite Rentri il Fir digitale completo, rispettando le tempistiche fissate nei decreti.

È possibile la trasmissione al Rentri dei dati del Fir digitale attraverso i soggetti delegati da parte dei produttori che li hanno incaricati, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento.

Errori e soluzioni nella compilazione del Fir

Gli errori nel Fir possono verificarsi in diverse fasi della sua gestione, rendendo necessario intervenire con la procedura corretta per garantire la conformità normativa e la tracciabilità. Di seguito alcune situazioni comuni e come affrontarle:

  • Quando la presa in carico del rifiuto da parte del trasportatore viene annullata dopo l’emissione del Fir, è necessario annullare il documento. L’annullamento non cancella il Fir già vidimato, ma lo conserva con lo stato di “annullato”.
  • Se nel Fir viene indicato un trasportatore errato durante la compilazione digitale, non è sufficiente correggere l’errore manualmente con annotazioni. In questo caso, bisogna emettere un nuovo Fir corretto per garantire la conformità.
  • Nel caso in cui si rilevino errori dopo la vidimazione ma prima della partenza del rifiuto, la procedura prevede di effettuare una nuova vidimazione ed emettere un Fir aggiornato.
  • Quando gli errori vengono scoperti solo dopo che il trasportatore ha trasmesso al produttore la quarta copia digitale del Fir, è possibile apportare modifiche solo all’esito del conferimento. Questa rettifica va comunicata tramite una lettera di rettifica ufficiale e con il sistema Rentri tenderà a non presentarsi più.
  • Se si rende necessario annullare un Fir già vidimato, l’annullamento non elimina il documento dal sistema, ma ne conserva una traccia con lo stato “annullato”, mantenendo la sua registrazione per eventuali controlli futuri.

Tabella tempistiche nuovo modello formulario Fir

I vecchi modelli dei Fir (quelli previsti dal Dm 145/1998), seppur vidimati, non potranno più essere utilizzati a partire dall’introduzione del nuovo modello.

Proponiamo di seguito una tabella riepilogativa sui tempi e le modalità di adozione del nuovo modello di formulario identificazione rifiuti in conformità con le scadenze Rentri.

Tempi

Modalità

Fino al 12 febbraio 2025
si emettono Fir cartacei con il VECCHIO MODELLO (Dm 145/1998)

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Manuale

Vidimazione del FIR:
– Con proprio Gestionale attraverso connessione con Vi.Vi.Fir.
– Presso la Camera di Commercio

Dal 13 febbraio 2026
produttori emettono Fir digitali su NUOVO MODELLO

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Con servizi del Mase

Vidimazione digitale del Fir:
– Con proprio gestionale tramite Rentri
– Con servizi del Mase tramite Rentri

Dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio 2026
si emettono Fir cartacei su NUOVO MODELLO

Compilazione del Fir:
– Con proprio gestionale
– Con servizi del Mase
– Manuale

Vidimazione digitale del Fir:
– Con proprio gestionale tramite Rentri             
– Con servizi del Mase tramite Rentri

 

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