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Sorveglianza sanitaria su misura per le aziende
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Sorveglianza sanitaria su misura per le aziende

Sorveglianza sanitaria su misura per le aziende

La sorveglianza sanitaria per le aziende non è più limitata ai casi indicati nell’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/2008.

Tuttavia, viene estesa a tutti i casi in cui la necessità di tale intervento emerga durante la valutazione dei rischi condotta previsto dall’articolo 29 del Testo unico salute e sicurezza.

Questo richiede una valutazione oggettiva, considerando sia le situazioni reali che quelle prevedibili. Questa è una delle modifiche apportate all’articolo 14 del decreto Lavoro nel Dlgs 81/2008.

Riguardo alla sorveglianza sanitaria, diventa obbligatorio per il medico competente richiedere al lavoratore, durante la visita di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal medico precedente, tenendone conto per la valutazione dell’idoneità.

Fino ad ora, l’articolo 25 del Dlgs 81/2008 prevedeva solo l’obbligo per il medico competente di consegnare una copia della cartella al dipendente che lascia l’azienda.

Inoltre, al fine di evitare interruzioni del servizio, il medico competente, nel caso in cui sia temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria funzione per gravi e giustificate ragioni, deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nome di un sostituto che soddisfi i requisiti richiesti dall’articolo 38 del Testo unico.

Il nuovo decreto introduce anche misure volte a ridurre gli infortuni.

Questo include l’introduzione di adeguate strutture provvisionali, come impalcature conformi alle disposizioni del titolo IV del Dlgs 81/2008. Altre novità riguardano la formazione in materia di salute e sicurezza.

Nel caso di noleggio di attrezzature di lavoro senza operatore, il noleggiatore o il concedente devono acquisire e conservare una dichiarazione del soggetto che prende a noleggio o in concessione, o del datore di lavoro, attestante che gli utilizzatori hanno ricevuto una formazione e addestramento specifici.

Inoltre, viene rafforzato l’obbligo di formazione del datore di lavoro, che secondo l’articolo 37, comma 7, è già tenuto a ricevere una formazione adeguata e specifica, nonché un aggiornamento periodico in relazione ai suoi compiti in materia di salute e sicurezza.