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Rischi occulti: Responsabilità del Datore di Lavoro
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Rischi occulti: Responsabilità del Datore di Lavoro

Rischi occulti: Responsabilità del Datore di Lavoro

Rischi occulti: Responsabilità del Datore di Lavoro

La valutazione dei rischi rappresenta l’obbligo fondamentale del datore di lavoro per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro, sotto il profilo della salute e della sicurezza.

Lo stesso si rinviene, anche se in modo un po’ velato, nell’articolo 2087 del Codice civile, ma è all’interno del Dlgs 81/2008, che il legislatore, sulla base dei principi comunitari, lo ha enfatizzato.

In particolare, l’articolo 28 ha fatto proprio quello della universalità, ossia tale valutazione deve riguardare «tutti i rischi» (comma 1);  il problema è di definire quali siano gli esatti confini di tale obbligo soprattutto in ordine ai cosiddetti “rischi occulti” di cui recentemente la Corte di cassazione è tornata a occuparsi.

La vicenda affrontata riguarda un infortunio sul lavoro di cui è rimasto vittima un lavoratore dipendente che, mentre stava spacchettando un pacco di travi, subiva la frattura di un piede a causa della caduta di una trave, dovuta non solo a un suo comportamento imprudente ma anche al non corretto posizionamento di una fascetta da parte del fornitore.

La Corte d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto responsabile amministratore delegato e datore di lavoro per la sicurezza del reato di lesioni personali gravi, con violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all’articolo 590 del Codice penale.

Pertanto, sotto tale profilo la giurisprudenza ancora una volta conferma il dovere del datore di lavoro di valutare i rischi «per scoprire e gestire eventuali pericoli occulti o non immediatamente percepibili, e non può aspettare di scoprire tali pericoli con l’infortunio di un dipendente» (Cassazione penale 12257/2016).