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Rifiuti: chiarimenti sull'applicazione e lo smaltimento
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Rifiuti: chiarimenti sull’applicazione e lo smaltimento da costruzione e demolizione

Rifiuti: chiarimenti sull’applicazione e lo smaltimento da costruzione e demolizione

Rifiuti: chiarimenti sull’applicazione e lo smaltimento da costruzione e demolizione.

La provincia autonoma di Trento ha presentato una richiesta di interpretazione riguardo all’applicazione corretta del nuovo regolamento sulle qualifiche dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, stabilito dal decreto ministeriale 152/2022.

Le domande poste dalla provincia riguardano i seguenti punti:

  1. Campo di applicazione del nuovo decreto ministeriale n. 152 del 27 settembre 2022;
  2. Modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;
  3. Qualità ambientale dell’aggregato recuperato;
  4. Tempi e modalità di adeguamento al nuovo D.M. 152/2022.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiarito che tale decreto si applica esclusivamente ai seguenti tipi di rifiuti:

  • Rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione non pericolosi, elencati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto;
  • Rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale, elencati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 del decreto.

I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione abbandonati o sotterrati non rientrano in questo decreto.

Tuttavia, per le attività di recupero che coinvolgono anche altri rifiuti elencati nell’Allegato 1, è necessario applicare il D.M. 152/2022.

Di seguito sono riportati gli aspetti che devono essere considerati per ottenere l’autorizzazione “caso per caso”:

  1. I rifiuti ammissibili all’operazione di recupero;
  2. I processi e le tecniche di trattamento consentiti;
  3. I criteri di qualità per i materiali ottenuti dall’operazione di recupero che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
  4. I requisiti per dimostrare il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto attraverso i sistemi di gestione;
  5. Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

In particolare, le autorizzazioni devono tener conto di una serie di aspetti elencati di seguito, al fine di garantire le migliori condizioni per svolgere le operazioni di recupero:

  • Identificare le operazioni di recupero compatibili con le caratteristiche dei rifiuti in ingresso per garantire la qualità dei materiali in uscita;
  • Essere conformi alle norme tecniche e agli standard tecnici di riferimento;
  • Specificare gli utilizzi ammessi per le sostanze o gli oggetti che cessano la qualifica di rifiuto, tenendo conto dei processi produttivi in cui l’end of waste viene utilizzato;
  • Indicare i parametri da analizzare per verificare le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto e la frequenza delle analisi.

Per quanto riguarda le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, rimangono valide le norme tecniche attuali per l’operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi, come previsto dal D.M. 88/98 e dal Decreto 26 luglio 2022 n. 187.

Per quanto riguarda la cessazione della qualifica di rifiuto, devono essere soddisfatte contemporaneamente due condizioni:

  1. L’aggregato recuperato deve essere conforme ai criteri dell’Allegato 1;
  2. Deve essere utilizzato esclusivamente per gli utilizzi specifici elencati nell’Allegato 2.

Se si sospetta la presenza di contaminazione nell’aggregato recuperato, devono essere effettuate le verifiche appropriate nel rispetto dei principi generali della gestione dei rifiuti, in particolare:

  • Senza causare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora;
  • Senza causare disturbi da rumore o odori;
  • Senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse protetti dalla normativa vigente.”

Infine, per quanto riguarda le tempistiche e le modalità di adeguamento vedi D.M. 152/2006.