04 Mar Rentri: proroghe operative su xFir, regime sanzionatorio e geolocalizzazione mezzi
Argomento
Gestione rifiuti
Normative applicabili
- Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 conversione del Decreto-Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 – GU n. 49 del 28 febbraio 2026
- Decreto Legislativo n.152 del 2006 – GU n.88 del 14 aprile 2006 – Suppl. Ordinario n. 96
- Decreto Ministeriale n.59 del 4 aprile 2023 – Gu serie generale n.126 del 31 maggio 2023
Principali contenuti
La Legge n. 26 del 27 febbraio 2026, di conversione del Decreto-Legge n. 200 del 31 dicembre 2025 (cosiddetto Milleproroghe 2026), interviene in modo mirato sul percorso di attuazione del sistema Rentri, introducendo alcune proroghe che, più che modificare l’impianto normativo, ne accompagnano l’entrata a regime con un approccio graduale e pragmatico. L’entrata in vigore dal 1° marzo 2026 segna infatti una fase di assestamento del sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti, in cui il legislatore sembra aver privilegiato la continuità operativa e la sostenibilità applicativa rispetto a un’immediata rigidità degli obblighi.
L’intervento più rilevante riguarda l’utilizzo del formulario di identificazione dei rifiuti. Fino al 15 settembre 2026 sarà infatti possibile continuare ad utilizzare il Fir cartaceo in alternativa al formulario digitale (xFir). Questa scelta non comporta un arretramento del processo di digitalizzazione, ma introduce piuttosto una fase di coesistenza tra sistema tradizionale e sistema digitale, consentendo agli operatori di adattarsi progressivamente alle nuove modalità di gestione documentale. In sostanza, il Rentri resta pienamente operativo e il formulario digitale rimane lo strumento di riferimento, ma viene riconosciuta la necessità di un periodo di transizione per evitare criticità organizzative, tecniche o informatiche nella gestione quotidiana dei flussi di rifiuti. Parallelamente, la legge interviene anche sul piano sanzionatorio, differendo al 15 settembre 2026 l’applicazione delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi al Rentri connessi ai formulari. Non viene meno l’obbligo di trasmissione dei dati, che resta pienamente vigente, ma viene temporaneamente sospesa la piena efficacia delle sanzioni legate a eventuali errori o criticità nella fase iniziale di applicazione. In questo modo si evita che le difficoltà tecniche tipiche dell’avvio di un nuovo sistema si traducano immediatamente in conseguenze sanzionatorie per le imprese. Un ulteriore elemento di rilievo riguarda la proroga al 30 giugno 2026 del termine a partire dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi diventerà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, relativa al trasporto di rifiuti pericolosi. Anche in questo caso, la scelta normativa appare coerente con la logica di gradualità: l’introduzione della geolocalizzazione rappresenta un passaggio tecnologico rilevante, che richiede investimenti, adeguamenti e integrazione con i sistemi digitali di tracciabilità, e il differimento consente agli operatori di organizzarsi senza impatti immediati sulla continuità delle autorizzazioni.
Nel complesso, le proroghe introdotte dal Milleproroghe 2026 non modificano la struttura del sistema Rentri, ma ne modulano i tempi di piena attuazione. Si delinea così una fase transitoria in cui il legislatore accompagna il passaggio dalla gestione cartacea a quella digitale, evitando rigidità eccessive in un contesto caratterizzato da innovazione tecnologica e cambiamenti organizzativi significativi per tutta la filiera dei rifiuti.
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