03 Nov Plastica riciclata a contatto con alimenti, nuove regole UE su dichiarazioni e tracciabilità
Argomento
Sicurezza alimentare
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Dal 18 novembre 2026 entra in vigore il Regolamento (UE) 2026/2376, che rafforza tracciabilità e documentazione della plastica riciclata destinata al contatto con alimenti. Le modifiche interessano riciclatori, trasformatori, utilizzatori, imprese alimentari e importatori.
La principale novità riguarda le dichiarazioni di conformità lungo la filiera. Oltre alle dichiarazioni A del riciclatore e B del trasformatore, vengono introdotte la dichiarazione P, per gli input di plastica pretrattata destinati al riciclo, e la dichiarazione C, utilizzabile nelle fasi successive quando la composizione della plastica riciclata non viene più modificata. Un lotto destinato alla decontaminazione deve essere accompagnato dalla dichiarazione P.
Gli operatori che effettuano soltanto lavorazioni che non modificano la composizione – ad esempio determinate operazioni di termoformatura, soffiaggio, applicazione di tappi o etichette e riempimento – possono trasmettere al cliente la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore senza necessariamente emetterne una nuova.
La documentazione che dimostra la conformità deve essere già disponibile quando viene emessa la dichiarazione ed essere fornita alle autorità, su richiesta, entro 10 giorni lavorativi. Sono ammesse anche dichiarazioni digitali firmate, purché immediatamente leggibili e stampabili.
Per le imprese alimentari che utilizzano plastica riciclata per confezionare alimenti è prevista una semplificazione nei rapporti con rivenditori e distributori: la dichiarazione non deve necessariamente accompagnare il prodotto quando le informazioni necessarie sono già fornite mediante etichettatura o altra documentazione idonea. In caso di controllo, deve però essere resa disponibile entro 10 giorni lavorativi; negli altri casi di richiesta da parte di distributori o rivenditori il termine è di 20 giorni lavorativi.
Cambiano anche le regole sulle importazioni. Per determinate categorie di PET riciclato, bottiglie, imballaggi, fogli, stoviglie e altri prodotti indicati dai relativi codici doganali, la pertinente dichiarazione deve essere presentata alle autorità doganali ai fini dell’immissione in libera pratica. Sono esclusi, tra l’altro, gli alimenti già confezionati e determinate apparecchiature per la lavorazione degli alimenti.
Il regolamento introduce inoltre un nuovo sistema elettronico per il registro UE di riciclatori, processi e impianti, con specifici stati dell’installazione e meccanismi automatici in caso di mancato aggiornamento degli adempimenti. La plastica riciclata destinata ai prodotti può provenire soltanto da impianti che si trovano negli stati ammessi dalla nuova disciplina.
È previsto un periodo transitorio: i prodotti conformi alle precedenti regole sulle dichiarazioni A e B possono essere immessi sul mercato fino al 18 febbraio 2027; quelli per i quali diventano necessarie le nuove dichiarazioni P o C possono essere commercializzati senza tali documenti fino al 18 maggio 2027. I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando tali prodotti possono poi essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.
Nella pratica, le imprese interessate dovrebbero mappare il proprio ruolo nella filiera, verificare quale dichiarazione – P, A, B o C – deve accompagnare materiali e prodotti, aggiornare procedure e documentazione di fornitura e controllare eventuali nuovi obblighi doganali. Particolare attenzione è richiesta a chi importa PET riciclato o utilizza plastica riciclata nella produzione di imballaggi alimentari.
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