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Obbligo di medico competente, anche in base ai rischi
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Obbligo di medico competente, anche in base ai rischi

Obbligo di medico competente, anche in base ai rischi

Obbligo di medico competente, anche in base ai rischi

Con la recente integrazione dell’articolo 18 del Testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 81/2008) attraverso l’articolo 14 del decreto legge 48/2023, convertito in legge, si amplia l’obbligo di nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria.

Ora, il datore di lavoro e, quando presente, il dirigente sono obbligati a nominare il medico competente non solo nei casi previsti dal decreto legislativo, ma anche quando la valutazione dei rischi (ai sensi dell’articolo 28 del Testo unico) lo richiede.

Questa novità è significativa poiché estende il campo di applicazione della nomina del medico competente e, di conseguenza, della sorveglianza sanitaria.

Non sarà più necessaria una specifica indicazione legislativa per la nomina, ma sarà sufficiente la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell’articolo 28 del Testo unico.

In base alla normativa precedente alla modifica, la nomina del medico competente era obbligatoria solo per i casi individuati dall’articolo 41 del Testo unico, come richiesto dalla legge o su indicazione della commissione consultiva o a seguito di richiesta del lavoratore correlata ai rischi lavorativi.

Ora, la nuova disposizione aggiunge una terza ipotesi in cui la nomina del medico competente diventa obbligatoria: quando la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro (ai sensi dell’articolo 41 del Testo unico) rende necessaria la sorveglianza sanitaria.

La mancata osservanza di questa norma è soggetta a sanzioni penali ai sensi dell’articolo 55, comma 5, lettera d), del Testo unico, che prevede un’ammenda o un arresto da 2 a 4 mesi.

La modifica dell’articolo 25 del Testo unico, introdotta dal decreto legge 48/2023, riguarda anche la fase preassuntiva delle visite mediche.

Il medico competente richiederà al lavoratore, durante questa fase, di esibire una copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata dal precedente datore di lavoro alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Tale documento sarà valutato per formulare il giudizio di idoneità del lavoratore alla nuova mansione.

L’assenza della cartella relativa al precedente rapporto potrebbe impedire il rilascio del giudizio di idoneità, a meno che si tratti della prima assunzione o sia impossibile ottenere il documento.

Infine, la legge 85/2023 ha semplificato le procedure in caso di assenza temporanea del medico competente.

Ora, in caso di impedimento oggettivo del medico a svolgere le sue funzioni per gravi e motivate ragioni, il sanitario può comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo del suo sostituto, che deve possedere i requisiti richiesti dall’articolo 38 del Testo unico.

Questa disposizione elimina una precedente restrizione che non consentiva al medico competente di suggerire un proprio sostituto in caso di assenza.