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Obblighi doganali: le sostanze negli allegati del REACH
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Obblighi doganali: importazione delle sostanze nell’allegato XIV e XVII del REACH

Obblighi doganali: importazione delle sostanze nell’allegato XIV e XVII del REACH

Obblighi doganali:

MISCELE E SOSTANZE PERICOLOSE

Normative applicabili

Avviso Agenzia delle Dogane 28 febbraio 2023 – Integrazione in TARIC del Regolamento (CE) 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche  (REACH)

TAR 2023-011 prot 78607/RU

Regolamento (CE) n 1907/2006 – Gu L 136/3 del 18 dicembre 2006

Principali contenuti

L’agenzia delle Dogane e del Monopolio ha integrato in TARIC delle misure relative alle sostanze chimiche pericolose contenuti all’interno degli allegati del regolamento (CEE) 1907/2006 (REACH).

La direttiva è rivolta a tutte le aziende che intendono effettuare l’importazione da paesi extra UE di sostanze soggette ad autorizzazione e/o a restrizioni, ai sensi rispettivamente dell’allegatoXIV e XVII del regolamento REACH.

Come riportato nella nota TAR 2023-011 prot 78607/RU, le aziende devono consultare la lista di sostanze contenute nei suddetti allegati, verificare se le materie prime importate rientrano in uno di questi allegati e infine, targarle con uno degli appositi codici documento per poter superare i controlli doganali.

SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Già dal 1° ottobre 2019, l’agenzia delle dogane aveva imposto che tutte sostanze importate nel territorio UE o immesse sul mercato, presenti nell’allegatoXIV e dunque soggette ad autorizzazione REACH, dovessero seguire le disposizioni sottostanti:

  • Integrare il numero identificativo dell’autorizzazione REACH nella dichiarazione doganale;
  • Fornire uno degli appositi codici documento riportati nella seguente tabella:

Tabella 1.

 

SOSTANZE SOGGETTE A RESTRIZIONI

Dal 10 febbraio 2023, l’agenzia doganale ha imposto che per tutte le sostanze, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, contenute nell’allegato XVII, dunque soggette ad una restrizione, sia indicato un codice documento all’interno della dichiarazione doganale. (Tabella 2)

Per tutte le sostanze importate NON soggette a restrizioni perché NON appartenente all’All. XVII è necessario assegnare il codice è necessario assegnare il codice Y113 ed è quindi escluso dall’adempimento.

Tabella 2.

Si rimanda al sito dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’integrazione in TARIC del Regolamento concernente registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

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