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Merci pericolose -Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS - Opra Lazio
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Merci pericolose -Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS

Merci pericolose -Tabella di correlazione Infrazioni e Sanzioni UE/CdS

Argomento

 ambiente

 Normative applicabili

 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 – GU n. 114 del 18 maggio 1992

 Direttiva 29 luglio 2008 n. 2008/68/CE– GU(UE) n. 2008/68/CE del 30 settembre 2008

 Direttiva 23 luglio 1996 n. 96/53/CE- GU(UE) n. 96/53/CE del 17 settembre 1996

 Direttiva 20 ottobre 2006, n. 2006/22/CE – GU(UE) n. 2006/12/CE del 11 aprile 2006

 Regolamento (UE) 17 marzo 2016 n. 403- GU(UE) n. 2016/403 del 19 marzo 2016

 

Principali contenuti

 

Il 14 novembre 2025, in seguito all’adozione della tabella ricognitiva di correlazione prevista dal Decreto 14 novembre 2025, sono state individuate le principali infrazioni alla normativa europea in materia di trasporto su strada e le relative sanzioni applicabili secondo il nostro ordinamento. Il decreto ha tracciato un collegamento preciso tra le violazioni indicate nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/403 della Commissione e quelle riportate nell’allegato III della direttiva 2006/22/CE, consentendo di comprendere come tali infrazioni trovino riscontro nelle disposizioni nazionali, con particolare riferimento al trasporto di merci pericolose disciplinato dall’ADR.

Le infrazioni europee richiamate riguardano, in particolare, due direttive fondamentali. La Direttiva 2008/68/CE si occupa del trasporto interno di merci pericolose, specificando regole e procedure a cui devono attenersi gli operatori. La Direttiva 96/53/CE, invece, stabilisce i limiti massimi di peso e dimensioni dei veicoli stradali che circolano all’interno della Comunità, definendo le regole sia per il traffico nazionale sia per quello internazionale.

Dal lato nazionale, le sanzioni relative a queste violazioni sono contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/92). In particolare, l’articolo 168 disciplina il trasporto su strada dei materiali pericolosi, mentre l’articolo 167 riguarda i trasporti di merci su veicoli a motore e rimorchi. Gli importi delle sanzioni amministrative sono stati aggiornati dal Decreto 31 dicembre 2020, con effetto dal 1° gennaio 2021, garantendo la coerenza tra normativa nazionale e standard europei.

È importante sottolineare che le sanzioni previste dall’articolo 167, comma 9, si applicano non solo al conducente e al proprietario del veicolo, ma anche al committente nel caso in cui il trasporto sia effettuato per suo conto esclusivo. Inoltre, l’intestatario della carta di circolazione del veicolo è responsabile del pagamento di un indennizzo agli enti proprietari delle strade, calcolato in base all’eccedenza rispetto ai limiti di massa stabiliti dall’articolo 62 del Codice della Strada.

         

GRAVITA’ (CATEGORIA INFRAZIONE)

(*)

Infrazione

Direttiva 2008/68/CE ALL. I, CAPO I.1 relativa al trasporto interno di merci pericolose

Sanzioni

Art. 168 D.lgs. 285/92 Disciplina del trasporto su strada dei

materiali pericolosi

IPG

Trasporto di merci pericolose delle quali è vietato il trasporto

Comma 8: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046 a euro 8.186.

IPG

Trasporto di merci pericolose in contenitori vietati o non approvati risultante in un rischio

per la vita o per l’ambiente tale da determinare la decisione di fermare il veicolo

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IPG

Trasporto di merci pericolose non contrassegnate come tali sul veicolo, risultante in un rischio per la vita o per l’ambiente tale

da determinare la decisione di fermare il veicolo

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Fuoriuscita di sostanze pericolose

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Trasporto alla rinfusa in container strutturalmente inadeguati

Comma 9: sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Trasporto in un veicolo sprovvisto del pertinente certificato di omologazione

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414

a euro 1.665

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Veicolo non più conforme alle norme di omologazione e che presenta quindi un rischio immediato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Mancato rispetto delle norme in materia di stivaggio e fissaggio del carico

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666

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Mancato rispetto delle disposizioni relative al carico misto di imballaggi

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Mancato rispetto delle norme che limitano le quantità trasportate in una unità di trasporto, compresi i livelli ammissibili di riempimento di cisterne o imballaggi

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

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Assenza di informazioni relative alle sostanze trasportate che permettano di accertare il livello di gravità dell’infrazione (p.es.: numero ONU, designazione ufficiale di trasporto, gruppo d’imballaggio)

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IMG

Uso di fuoco o di luci non protette

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IMG

Mancato rispetto del divieto di fumare

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IG

Veicolo non adeguatamente sorvegliato o parcheggiato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Unità di trasporto comprendente più di un rimorchio/semirimorchio

Comma 9: sanzione amministrativa del

pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo non più conforme alle norme di omologazione ma che non presenta un rischio

immediato

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414

a euro 1.665

IG

Veicolo non provvisto degli estintori funzionanti prescritti

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Veicolo sprovvisto dell’attrezzatura prevista nell’ADR o nelle istruzioni scritte

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

414 a euro 1.665

IG

Trasporto di imballaggi contenenti imballaggi, IBC o grandi imballaggi, ovvero di imballaggi

vuoti danneggiati e non ripuliti

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

167 a euro 666

IG

Trasporto di merci imballate in container strutturalmente inadeguati

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Cisterne o container-cisterna (inclusi quelli vuoti e non ripuliti) che non sono stati chiusi adeguatamente

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Etichettatura, marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

Comma 9: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 414 a euro 1.665

IG

Etichettatura,marcatura o placcatura non corretta del veicolo e/o contenitore

Comma 9 ter: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666

IG

Assenza di istruzioni scritte conformi all’ADR

ovvero istruzioni scritte non pertinenti alle merci trasportate

Comma 9 bis: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro

414 a euro 1.665

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