30 Gen Merci in entrata nella comunità Europea, nuove indicazioni
Argomento
Sicurezza alimentare
Tipo di provvedimento
Regolamento delegato UE
Normativa di riferimento
Regolamento delegato (UE) 2025/65
Principali contenuti
A breve vi saranno alcune modifiche relativamente al Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale atto normativo rappresenta la base dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.
Le modifiche al Regolamento che entreranno in vigore il 3 febbraio 2025, rappresentano un aggiornamento importante per le procedure di controllo ufficiale. Il Regolamento delegato (UE) 2025/65, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/2123, introduce nuove disposizioni riguardanti l’uso di un documento sanitario comune di entrata per le partite che vengono trasferite da un posto di controllo frontaliero a un altro punto di controllo.
Il regolamento 2019/2123 costituisce un integrazione del regolamento (UE) 2017/625 e nello specifico riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliero.
Queste modifiche mirano quindi a semplificare e rendere più efficienti i controlli di identità e i controlli fisici, consentendo che alcune procedure documentali possano essere svolte a distanza dai posti di controllo frontalieri. Ciò potrebbe facilitare il flusso delle merci e migliorare la gestione dei controlli, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative europee.
Nello specifico queste sono le variazioni apportate dal nuovo regolamento delegato:
Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123
All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);”.
Fonti
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