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Merci in entrata nella comunità Europea, nuove indicazioni - Opra Lazio
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Merci in entrata nella comunità Europea, nuove indicazioni

Merci in entrata nella comunità Europea, nuove indicazioni

Argomento

Sicurezza alimentare

Tipo di provvedimento

Regolamento delegato UE

Normativa di riferimento

Regolamento delegato (UE) 2025/65

Regolamento (UE) 2017/625

Principali contenuti

A breve vi saranno alcune modifiche relativamente al Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017. Tale atto normativo rappresenta la base dei controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. 

Le modifiche al Regolamento che entreranno in vigore il 3 febbraio 2025, rappresentano un aggiornamento importante per le procedure di controllo ufficiale. Il Regolamento delegato (UE) 2025/65, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2019/2123, introduce nuove disposizioni riguardanti l’uso di un documento sanitario comune di entrata per le partite che vengono trasferite da un posto di controllo frontaliero a un altro punto di controllo.

Il regolamento 2019/2123 costituisce un integrazione del regolamento (UE) 2017/625 e nello specifico riguarda le norme per i casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliero.

Queste modifiche mirano quindi a semplificare e rendere più efficienti i controlli di identità e i controlli fisici, consentendo che alcune procedure documentali possano essere svolte a distanza dai posti di controllo frontalieri. Ciò potrebbe facilitare il flusso delle merci e migliorare la gestione dei controlli, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e conformità alle normative europee.

Nello specifico queste sono le variazioni apportate dal nuovo regolamento delegato:

Articolo 1 Modifica del regolamento delegato (UE) 2019/2123

All’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/2123, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

“d) prima che la partita lasci il posto di controllo frontaliero, l’operatore ha notificato alle autorità competenti del punto di controllo dove devono essere eseguiti i controlli di identità e i controlli fisici l’ora prevista di arrivo della partita e il mezzo di trasporto compilando e inserendo un DSCE distinto per tale partita nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (“IMSOC”) e collegando tale DSCE distinto al DSCE di cui alla lettera a);”.

Fonti

 

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