18 Dic Medico competente: Obblighi e Responsabilità penali
Medico competente: Obblighi e Responsabilità penali.
Il ruolo del medico competente rappresenta una delle figure chiave all’interno del sistema di prevenzione, come stabilito nel Testo Unico sulla Sicurezza.
In particolare, l’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008 impone al medico competente la responsabilità di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, nella pianificazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, nella preparazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, nella formazione e nell’informazione dei lavoratori, nonché nell’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando le specifiche modalità di lavoro e l’esposizione.
Inoltre, il medico competente contribuisce all’attuazione e alla promozione di programmi volontari di “promozione della salute” basati sui principi della responsabilità sociale.
Negli anni, il ruolo del medico competente è cambiato notevolmente. L’antico medico “di fabbrica” si limitava a eseguire diagnosi e screening dei lavoratori in azienda, senza una visione globale dell’aspetto medico in relazione ai reali rischi lavorativi.
Con l’avvento del D.Lgs. n. 626/94, il medico competente ha assunto un ruolo più complesso, collaborando con altre figure della sicurezza.
Oggi, al medico competente non è più richiesto solo di svolgere visite sanitarie in azienda, ma anche di sviluppare piani di prevenzione aziendale per garantire il benessere psico-fisico completo dei lavoratori.
Questo lavoro si propone di esaminare se gli obiettivi di prevenzione siano stati effettivamente raggiunti attraverso la medicina della prevenzione, considerando le interpretazioni dei giudici e della dottrina più autorevole.
Definizione del medico competente
Il medico competente è definito nell’articolo 2, lettera H del D.Lgs. n. 81/2008 come il medico in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dall’articolo 38, nominato dal datore di lavoro per condurre la sorveglianza sanitaria e adempiere ai compiti previsti dal decreto.
Obblighi del medico competente
Gli obblighi del medico competente sono dettagliati nell’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2008:
a) Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella valutazione dei rischi, nella preparazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, nell’attività di formazione e informazione dei lavoratori, e nell’organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando le specifiche modalità di lavoro.
Partecipa anche all’attuazione e alla promozione di programmi volontari di “promozione della salute”, basati sui principi della responsabilità sociale.
b) Programma e effettua la sorveglianza sanitaria, definendo protocolli sanitari basati sui rischi specifici e tenendo conto dei progressi scientifici.
c) Istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. La cartella è conservata con riservatezza professionale.
d) Consegna al datore di lavoro, al termine del suo incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle normative sulla privacy.
e) Fornisce al lavoratore, al termine del rapporto di lavoro, una copia della cartella sanitaria e delle informazioni necessarie sulla sua conservazione.
e-bis) Richiede al lavoratore, durante le visite mediche preventive, di presentare una copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata al termine del rapporto di lavoro e la valuta per stabilire l’idoneità, a meno che ciò sia oggettivamente impossibile.
f) Invia telematicamente all’ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio quando richiesto dal decreto legislativo, rispettando la privacy.
g) Fornisce ai lavoratori informazioni sulla sorveglianza sanitaria e, in caso di esposizione a agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di esami sanitari dopo la fine dell’esposizione. Fornisce informazioni simili su richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
h) Informa ciascun lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria e fornisce una copia dei documenti sanitari su richiesta.
i) Comunica per iscritto al datore di lavoro, ai responsabili del servizio di prevenzione protezione, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.
l) Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o con una frequenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi.
m) Partecipa alla pianificazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori e valuta i risultati per la valutazione del rischio e la sorveglianza sanitaria.
n) Comunica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.
n-bis) In caso di impedimento per gravi ragioni, comunica al datore di lavoro il nome di un sostituto in possesso dei requisiti, per adempiere ai compiti durante l’assenza.
La collaborazione con il datore di lavoro è l’aspetto principale della figura del medico competente, che svolge un ruolo attivo e informativo all’interno dell’azienda.
La Corte Suprema ha confermato che il medico competente è un garante a titolo originario, responsabile di una sfera di competenza distinta dagli altri soggetti della sicurezza.
Alcune precisazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla figura del medico competente
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali offre alcune chiare direttive sulla figura del medico competente.
In particolare, ha stabilito che l’uso di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione della documentazione è consentito