L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), con la nota ministeriale del 4 giugno 2025 n. 964 chiarisce che se in cantiere viene trovato un lavoratore formalmente autonomo ma in realtà subordinato (ovvero “falso autonomo”) senza la patente a crediti, la sanzione non verrà applicata al lavoratore, ma all’impresa appaltante che lo ha impiegato. Il committente, invece, non è responsabile per non aver verificato la patente, poiché solo successivamente è stata accertata la natura fittizia dell’autonomia.
Le violazioni dell’impresa committente riguardano:
sanzioni per la riqualificazione del rapporto;
violazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
mancata patente a crediti (se anch’essa ne era sprovvista).
Non si applica però la sanzione per omessa verifica della patente, prevista per i lavoratori autonomi, perché il lavoratore era in realtà subordinato.
Quello che l’Inl ribadisce è che solo le imprese che utilizzano falsi autonomi per eludere gli obblighi di legge vengono sanzionate, mentre i lavoratori non subiscono penalità improprie.
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