03 Dic Fitosanitari, stop alle proroghe a tappeto, l’UE impone un cambio di rotta
Argomento
Prodotti fitosanitari
Tipo di provvedimento
Sentenza del Tribunale dell’Unione Europea
Normativa di riferimento
REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE
Principali contenuti
Nel quadro della normativa dell’Unione europea in materia di prodotti fitosanitari, l’immissione sul mercato è subordinata, tra le altre condizioni, alla preventiva approvazione delle sostanze attive da parte della Commissione europea. Tale approvazione è concessa per un periodo limitato, in genere non superiore a dieci anni, ed è rinnovabile per un massimo di quindici anni. La normativa consente inoltre alla Commissione di prorogare l’approvazione di una sostanza attiva quando vi è il rischio che il relativo termine scada prima che sia possibile concludere la procedura di rinnovo. Si tratta tuttavia di uno strumento eccezionale, pensato per evitare vuoti regolatori e consentire la continuità delle valutazioni scientifiche.
Negli anni recenti, la Commissione ha adottato vari regolamenti con cui ha prorogato nuovamente, per periodi brevi e ripetuti, l’approvazione di alcune sostanze attive molto diffuse, tra cui boscalid, dimossistrobina e glifosato. Tale scelta ha portato alcune associazioni ambientaliste a chiedere alla Commissione un riesame interno dei regolamenti adottati, contestando la conformità delle proroghe al diritto dell’Unione. A seguito del rigetto di tali richieste, le associazioni hanno presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea.
Il Tribunale ha accolto i ricorsi e annullato le decisioni della Commissione. Nella motivazione, i giudici dell’Unione ricordano che la proroga dell’approvazione di una sostanza attiva ha una natura intrinsecamente temporanea ed eccezionale e non può, per questo motivo, essere utilizzata in modo automatico o sistematico. La Commissione è tenuta a valutare ogni proroga alla luce delle circostanze specifiche del caso, determinandone la durata in modo proporzionato alle necessità della procedura di rinnovo. Il periodo concesso deve coprire esclusivamente il tempo indispensabile a concludere la valutazione, senza eccedere tale limite. Il Tribunale ritiene quindi contrario al diritto dell’Unione l’approccio seguito dalla Commissione, che ha preferito adottare proroghe ripetute e di breve durata invece di valutare in modo complessivo le esigenze del caso e fissare una proroga unica e adeguata.
Un punto centrale della sentenza riguarda il ruolo del richiedente nei ritardi della procedura di rinnovo. La proroga dell’approvazione di una sostanza attiva può essere concessa solo se i ritardi non sono attribuibili al richiedente stesso. La Commissione deve quindi verificare in modo concreto e oggettivo che l’operatore non abbia contribuito ai rallentamenti, ad esempio presentando dati incompleti o di qualità insufficiente.
La sentenza costituisce un richiamo chiaro alla correttezza procedurale e sottolinea la necessità di impedire che la proroga temporanea diventi una soluzione di routine per compensare ritardi strutturali nella valutazione delle sostanze attive. Essa richiede alla Commissione di adottare un approccio più rigoroso nella valutazione di ciascun caso, rafforzando così la trasparenza e l’affidabilità complessiva del sistema di approvazione, a tutela della salute umana e dell’ambiente.
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