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Antincendio: ad ottobre 2022 entrano in vigore i decreti per la sicurezza antincendio pubblicati in gazzetta ufficiale nel 2021 - Opra Lazio
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Antincendio: ad ottobre 2022 entrano in vigore i decreti per la sicurezza antincendio pubblicati in gazzetta ufficiale nel 2021

Antincendio: ad ottobre 2022 entrano in vigore i decreti per la sicurezza antincendio pubblicati in gazzetta ufficiale nel 2021

A ottobre entrano in vigore i tre decreti che seguono e che completano quanto previsto all’art. 46 comma 3 del Dl.gs. 81/08. I decreti riscrivono tutte le attività da mettere in atto per la prevenzione incendi, e rappresenteranno un notevole impegno per le imprese.

DM 01/09/2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 25/09/2021. N.d.R.)

DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 04/10/2021. N.d.R.)

DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Decreto in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 29/10/2021. N.d.R.)

Il primo decreto – relativo ai criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio – rende, obbligatoria la qualificazione dei manutentori degli impianti antincendio. Per manutenzione si intende “operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”. Da settembre del 2022 la manutenzione dovrà essere praticata da “un tecnico manutentore qualificato.

Nell’allegato I al decreto si parla dell’obbligo del datore di lavoro di istituire un “un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali” Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.  Nello stesso allegato vengono indicate le norme tecniche da seguire per il controllo di vari presidi antincendio (estintori, reti di idranti, sprinkler,

Nell’allegato II : “qualificazione dei manutentori  di  impianti,  attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio”, si parla dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Indicando i contenuti dei corsi di formazione e le qualifiche dei docenti.

Il DM Interministeriale 2 settembre 2021 definisce “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” Nel decreto si parla delle misure di emergenza da mettere in atto in azienda, della formazione degli addetti antincendio e dei requisiti dei docenti dei corsi antincendio.

Nel decreto si specifica che le misure da mettere in atto devono essere raccolte in un PIANO DI EMERGENZA qualora le attività rientrino nella seguente classificazione:

luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;

luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;

luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 1° agosto 2011, n. 151(attività soggette al controllo prevenzione incendi

Il particolare nell’allegato II si descrive il “piano di emergenza” come il documento che deve indicare: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio; le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti; le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; le specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali.

Nell’allegato III sono riportate le modalità e i contenuti dei corsi per “addetti antincendio “

Nell’allegato V si parla della formazione e aggiornamento dei decenti dei corsi per “addetti antincendio “

Nell’allegato I, si descrive l’informazione e la formazione da dare preventivamente ai lavoratori sui comportamenti in caso di incendio e si descrive dettagliatamente come effettuare esercitazioni per l’emergenza e l’esodo.

Il decreto ministeriale 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” Riporta all’articolo due l’obbligo della valutazione dei rischi di incendio, all’articolo tre i criteri di progettazioni dei luoghi di lavoro e i requisiti che devono avere, e quindi anche i criteri di valutazione ai fini della prevenzione o riduzione dei rischi di incendio.

Nell’allegato I: “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.” Vengono definiti i luoghi a basso rischio di incendio: “quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi: con affollamento complessivo < di 100 occupanti” Nell’allegato I vengono date indicazioni per la valutazione del rischio incendio, per la strategia antincendio, la compartimentazione, l’esodo (comprese le caratteristiche delle vie di fuga e percorsi di emergenza). La gestione della sicurezza antincendio prevede adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive; la verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio; il mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio; attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza. Apposizione di segnaletica di sicurezza, gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. lavori a caldo, …), ecc. Vengono date inoltre indicazioni, per il “Controllo dell’incendio” (estintori e tipo, rete idranti ecc.,); Vengono infine date indicazioni sui “sistemi di allarme”, “Controllo di fumi e calore” (aperture aspirazione per smaltire fumi e calore); “Operatività antincendio” (accessibilità dei mezzi di soccorso); “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”

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