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ADR: Nuove regole per individuare l’esenzione di nomina
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ADR: Nuove regole per individuare l’esenzione di nomina

ADR: Nuove regole per individuare l’esenzione di nomina

ADR: Nuove regole per individuare l’esenzione di nomina.

Il recente decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 20 settembre 2023, ha lo scopo di stabilire le circostanze in cui le imprese coinvolte nell’attività di spedizione, trasporto o attività connesse come imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose su strada possono essere esentate dall’obbligo di nominare un consulente ADR, come previsto nel paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

Il regolamento esamina diverse situazioni in cui può verificarsi l’esenzione dalla nomina del consulente ADR, in base al tipo e al volume delle spedizioni effettuate.

L’esenzione può essere concessa per il trasporto di merci pericolose secondo i seguenti criteri:

1. Disposizioni speciali per determinate materie o oggetti.
2. Merci pericolose imballate in quantità limitate.
3. Merci pericolose imballate in quantità esenti.

Nel caso di trasporto di merci pericolose confezionate in colli, l’esenzione dalla nomina può essere applicata se si rispettano i seguenti requisiti:

1. L’operatore effettua un massimo di ventiquattro operazioni all’anno solare e tre operazioni al mese solare.
2. Le operazioni rispettano i limiti quantitativi indicati nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR o nella sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se le merci appartengono a diverse categorie di trasporto.
3. Le imprese devono compilare un registro interno apposito per monitorare il numero di spedizioni effettuate ogni anno solare, includendo dati come la data di esecuzione, il tipo di confezionamento, e la quantità netta di merce. Questo registro deve essere conservato (sia su supporto cartaceo che digitale) per almeno cinque anni e reso disponibile all’amministrazione su richiesta.

Nel caso di attività occasionali o sporadiche, limitate al territorio nazionale, legate alla spedizione di merci pericolose, bisogna soddisfare le seguenti condizioni:

1. Le materie devono essere caricate alla rinfusa o in cisterna.
2. Le materie devono appartenere al terzo gruppo di imballaggio o alle categorie di trasporto tre o quattro.
3. Il numero massimo di operazioni consentite è di dodici all’anno solare e due al mese solare, con un limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate all’anno.
4. Ogni impresa deve tenere un registro interno simile a quello sopra menzionato per il trasporto di merci pericolose confezionate in colli. La durata di conservazione del registro è la stessa.

Si sottolinea che l’esenzione non si applica alle materie appartenenti alla classe 7 (materiali radioattivi).

Inoltre, sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza anche le imprese che sono unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose in colli, cisterna o alla rinfusa, quando il luogo di ricezione funge da destinazione finale per tali merci. Questo vale sia per le imprese che gestiscono direttamente lo scarico dei colli che per quelle che affidano a terzi l’operazione di scarico colli, svuotamento di cisterne o scarico di merci alla rinfusa.

Infine, a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, sono abrogate le disposizioni del Decreto Ministeriale del 4 luglio 2020 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nonché il Decreto Legislativo 40/2000 e le relative norme di attuazione.