14 Apr ADR: Italia recepisce Accordi Multilaterali su merci pericolose usate, gas e documenti a bordo
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ADR
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L’Italia ha formalmente recepito gli Accordi Multilaterali ADR M361, M362 e M364, introducendo un insieme di disposizioni derogatorie di carattere temporaneo nell’ambito del trasporto su strada di merci pericolose, conformemente a quanto previsto dall’ADR. Tutti e tre gli accordi presentano una validità limitata nel tempo, con scadenza fissata al 31 dicembre 2026, e si configurano come strumenti di flessibilità normativa volti a rispondere a esigenze operative specifiche del settore.
Nel dettaglio, l’Accordo Multilaterale M361 introduce una significativa semplificazione per il trasporto di merci pericolose contenute all’interno di articoli, apparecchiature o macchinari usati, i quali siano destinati a operazioni di ispezione, manutenzione, riparazione o smaltimento. In tali contesti, la classificazione, l’imballaggio e la gestione documentale possono risultare particolarmente complessi a causa della natura eterogenea e talvolta non completamente identificabile dei residui pericolosi presenti. L’accordo consente pertanto una gestione più flessibile di tali trasporti, pur mantenendo adeguati livelli di sicurezza, facilitando le operazioni logistiche e riducendo gli oneri amministrativi per gli operatori coinvolti.
L’Accordo Multilaterale M362 riguarda invece i recipienti a pressione progettati e costruiti secondo la norma tecnica EN 17339, introducendo una deroga mirata all’impiego dei gas. In particolare, esso consente, in condizioni operative ben definite e controllate, l’utilizzo di azoto compresso in sostituzione dell’idrogeno per specifiche attività di manutenzione, collaudo e verifica. Tale sostituzione è ammessa a pressioni ridotte, con l’obiettivo di mitigare i rischi associati all’impiego dell’idrogeno, gas altamente infiammabile, migliorando così il profilo di sicurezza durante le operazioni tecniche senza compromettere l’efficacia delle procedure.
Infine, l’Accordo Multilaterale M364 introduce una deroga alle disposizioni ADR relative alla documentazione obbligatoria a bordo dei veicoli. In base alla normativa standard, tali documenti devono essere custoditi all’interno della cabina di guida; tuttavia, l’accordo consente che essi possano essere conservati in un’altra posizione sul veicolo, purché facilmente accessibile, adeguatamente protetta e chiaramente identificabile. Questa flessibilità risponde a esigenze pratiche, soprattutto nei casi in cui la configurazione del veicolo o dell’unità di carico renda meno funzionale la conservazione esclusiva in cabina, senza pregiudicare la pronta disponibilità dei documenti in caso di controlli o emergenze.
Nel complesso, tali accordi multilaterali rappresentano un intervento normativo mirato a coniugare esigenze operative, semplificazione amministrativa e mantenimento degli standard di sicurezza, offrendo agli operatori del settore strumenti più adattabili alle reali condizioni di trasporto, pur nel rispetto del quadro regolatorio internazionale.
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