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PED, aggiornate le norme armonizzate per attrezzature a pressione - Opra Lazio
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PED, aggiornate le norme armonizzate per attrezzature a pressione

PED, aggiornate le norme armonizzate per attrezzature a pressione

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Dal 2 ottobre 2026 è aggiornato l’elenco europeo delle norme armonizzate a supporto della PED (Pressure Equipment Directive), la direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione. La decisione di esecuzione (UE) 2026/2211 aggiunge nuove versioni e revisioni di norme tecniche e programma il successivo ritiro di diversi riferimenti precedenti.

È importante distinguere il ruolo dei due atti: la direttiva PED stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza obbligatori, mentre le norme armonizzate costituiscono una modalità tecnica volontaria per dimostrarne il rispetto. Quando il riferimento di una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE, la sua applicazione conferisce la presunzione di conformità esclusivamente per i requisiti della PED effettivamente coperti dalla norma.

L’aggiornamento interessa numerose tipologie di prodotti e attività tecniche, tra cui sistemi di refrigerazione e pompe di calore, attrezzature per GPL, recipienti criogenici, caldaie a tubi da fumo, raccordi e tubazioni, oltre alle procedure di saldatura e brasatura e alla qualificazione del relativo personale. Tra i nuovi riferimenti figurano, ad esempio, EN ISO 24664:2024 per sistemi frigoriferi e pompe di calore, EN ISO 21009-2:2024 per recipienti criogenici e nuove norme relative alla qualificazione delle procedure e degli operatori di saldatura e brasatura.

Particolare attenzione richiede la EN 12953-6:2024, relativa all’equipaggiamento delle caldaie a tubi da fumo. La Commissione ha pubblicato il riferimento con una restrizione, perché alcune parti della norma presentano carenze rispetto a specifici requisiti essenziali dell’Allegato I della PED. In particolare, la conformità ai punti 5.1.6 e 5.3.1 e all’Allegato F della EN 12953-6:2024 non consente di presumere automaticamente rispettato il requisito PED relativo alle modalità operative dell’attrezzatura; altre limitazioni riguardano il superamento dei limiti ammissibili, la progettazione degli accessori di sicurezza e la protezione dal rischio di surriscaldamento. Per questi aspetti il fabbricante deve quindi dimostrare la conformità con ulteriori elementi tecnici, senza potersi affidare alla sola applicazione della norma.

La decisione introduce inoltre un periodo transitorio per numerosi riferimenti sostituiti. Le precedenti versioni – tra cui EN 12953-6:2011, EN 13136:2013+A1:2018, EN ISO 13585:2012, EN 14129:2014, EN 14222:2021 e altre – saranno eliminate dall’elenco europeo soltanto dal 2 aprile 2028. Fino a tale data continuano quindi a poter conferire la presunzione di conformità per i requisiti da esse coperti.

Questo non significa che le imprese siano obbligate ad adottare immediatamente tutte le nuove versioni. Le norme armonizzate restano volontarie: il fabbricante può utilizzare la nuova norma, continuare durante il periodo transitorio a utilizzare il riferimento precedente oppure adottare altre soluzioni tecniche, purché sia comunque in grado di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva PED.

Nella pratica, fabbricanti di attrezzature a pressione, progettisti, organismi notificati e laboratori dovrebbero verificare quali norme aggiornate riguardano i propri prodotti e programmare l’eventuale migrazione. Se vengono adottate le nuove versioni, sarà necessario riesaminare, ove pertinente, progettazione, procedure di saldatura e brasatura, qualifiche del personale, prove, fascicoli tecnici e riferimenti utilizzati nella valutazione di conformità.

Per la EN 12953-6:2024 occorre un controllo aggiuntivo: nei punti interessati dalla restrizione europea la sola conformità alla norma non è sufficiente a beneficiare della presunzione di conformità e il fabbricante deve documentare separatamente il rispetto dei corrispondenti requisiti essenziali della PED.

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