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Pnrr: in vigore le semplificazioni su rifiuti, plastiche e bonifiche - Opra Lazio
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Pnrr: in vigore le semplificazioni su rifiuti, plastiche e bonifiche

Pnrr: in vigore le semplificazioni su rifiuti, plastiche e bonifiche

APPROFONDIMENTO TECNICO-LEGISLATIVO

 27 aprile 2026 – n. 076/26

Titolo

Pnrr: in vigore le semplificazioni su rifiuti, plastiche e bonifiche

Argomento

Gestione rifiuti

 

Principali contenuti 

La legge 20 aprile 2026, n. 50, che converte il decreto-legge n. 19/2026, è entrata in vigore il 21 aprile 2026 e rafforza le misure per chiudere gli interventi Pnrr.

Sul piano generale consente alle amministrazioni di gestire i ritardi nei cantieri anche con sostituzione dell’appaltatore e consolida la conferenza di servizi accelerata con meccanismi di silenzio-assenso e termini di 30 giorni, elevati a 45 per le amministrazioni con competenze ambientali, paesaggistiche o culturali.

Sul versante ambientale, il testo modifica il D.Lgs. 152/2006 e altre norme settoriali. In materia di rifiuti apre ai liberi professionisti appartenenti ad ordini o collegi la possibilità di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali per raccogliere e trasportare i propri rifiuti non pericolosi prodotti nelle attività manutentive.

Per i prodotti in plastica, la legge introduce criteri tecnici per considerare riutilizzabili piatti, posate, cannucce e agitatori, evitando che ricadano automaticamente nel divieto previsto per alcuni prodotti monouso. Questi nuovi criteri si applicano dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

Entrano invece subito in vigore altre modifiche. Per le imprese dotate di Aia, Aua o di autorizzazioni alle emissioni e agli scarichi rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 viene esclusa l’applicazione della disciplina sulle industrie insalubri. In merito ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, è soppressa la possibilità, da parte del distributore di RAEE ed in concomitanza di un ritiro 1 contro 1 a domicilio del cliente, di effettuare il ritiro uno contro zero di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

In materia di bonifiche, la legge chiarisce che, in attesa delle disposizioni regionali, continuano ad applicarsi anche ai siti di competenza regionale le categorie di interventi, i criteri di valutazione e le modalità di controllo definiti a livello statale dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

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