Il regolamento delegato (Ue) 2026/285 definisce il metodo operativo per certificare, su base volontaria, le attività di rimozione permanente del carbonio previste dal regolamento (Ue) 2024/3012. È in vigore dal 7 maggio 2026 e non introduce un obbligo generale: serve agli operatori che vogliono dimostrare, con criteri comuni europei, che una determinata attività rimuove carbonio e lo conserva in modo permanente.
Le attività coperte sono tre. La Daccs cattura anidride carbonica direttamente dall’aria e la invia a stoccaggio geologico permanente. La Bioccs cattura emissioni biogeniche, cioè derivanti da biomassa o processi biologici, e le stocca in siti geologici. La Bcr riguarda la produzione e l’uso di biochar, destinato allo stoccaggio del carbonio nel suolo o all’incorporazione in materiali.
La metodologia indica cosa deve essere verificato per ottenere la certificazione: criteri di ammissibilità, durata dell’attività, periodo di monitoraggio, baseline, rimozioni nette, emissioni associate, requisiti minimi di sostenibilità, regole di stoccaggio, responsabilità e obblighi di reporting.
Per Daccs e Bioccs il punto tecnico essenziale è la permanenza dello stoccaggio: il carbonio catturato deve essere trasportato e immesso in siti geologici autorizzati secondo la disciplina europea sullo stoccaggio geologico. Per la Bioccs, inoltre, l’anidride carbonica biogenica deve derivare come sottoprodotto di processi produttivi di beni, energia o servizi, e non essere generata appositamente solo per essere catturata e stoccata.
Per il biochar l’operatore deve documentare produzione, caratteristiche del materiale, frazione stabile di carbonio e destinazione finale, cioè suolo o materiali.
Chi intende certificare rimozioni permanenti deve predisporre dati, tracciabilità, monitoraggio e prove documentali coerenti con la metodologia Ue.
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