17 Apr Spedizioni rifiuti, DIWASS non obbligatorio nella fase iniziale
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Gestione rifiuti
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Il Regolamento (UE) 2024/1157 disciplina le spedizioni transfrontaliere di rifiuti e introduce un passaggio operativo importante: la progressiva digitalizzazione dello scambio di informazioni e documenti attraverso Diwass, il sistema digitale europeo per gestire, trasmettere e scambiare la documentazione relativa alle spedizioni di rifiuti che coinvolgono gli Stati membri.
La notizia riguarda una parte specifica di questo avvio: i documenti di cui all’Allegato VII. Si tratta, in termini pratici, del documento informativo che deve accompagnare alcune spedizioni di rifiuti destinati al recupero, in particolare i rifiuti cosiddetti “in lista verde”, per i quali non si applica la procedura completa di notifica e autorizzazione preventiva ma resta necessario tracciare soggetti coinvolti, rifiuto spedito, quantità, impianto di destinazione e operazione di recupero.
Il punto centrale è che dal 21 maggio 2026 Diwass resta il sistema europeo di riferimento per la digitalizzazione delle spedizioni di rifiuti, ma per lo scambio dei documenti di Allegato VII non scatta subito un obbligo generalizzato di utilizzo della piattaforma. La Commissione europea ha indicato che, a seguito della riunione dell’Expert Group on Waste del 27 marzo 2026, le procedure esistenti per lo scambio di tali documenti restano applicabili dal 21 maggio al 31 dicembre 2026, in attesa della risoluzione delle criticità di interconnessione tra sistemi e software.
In pratica, per le spedizioni soggette all’articolo 18 del regolamento, l’operatore deve continuare a predisporre il documento di Allegato VII e a farlo accompagnare alla spedizione. Nel periodo transitorio indicato, però, la gestione del documento può continuare secondo le modalità già utilizzate: cartacea negli Stati membri che non hanno ancora un sistema digitale operativo, oppure tramite sistemi elettronici nazionali dove questi sono già previsti.
La conseguenza operativa è chiara: tra il 21 maggio e il 31 dicembre 2026, per gli Allegati VII non vi è un obbligo generalizzato di trasmissione a Diwass né un obbligo generalizzato di invio preventivo alle autorità competenti tramite la piattaforma europea. Restano fermi gli eventuali obblighi specifici stabiliti dai singoli ordinamenti nazionali e resta fermo l’obbligo sostanziale di avere un documento di Allegato VII completo, corretto e disponibile durante la spedizione.
Diwass non è quindi rinviato nel suo complesso: resta il perno della digitalizzazione prevista dal nuovo regolamento europeo. È rinviata, per questa fase iniziale, l’obbligatorietà generalizzata dell’utilizzo di Diwass per lo scambio dei documenti di Allegato VII. Per le imprese il messaggio operativo è netto: dal 21 maggio 2026 gli obblighi documentali non vengono sospesi; per gli Allegati VII si continua temporaneamente con le procedure esistenti fino al 31 dicembre 2026, preparandosi nel frattempo alla piena gestione digitale.
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