17 Apr Rifiuti delle navi, MASE chiarisce gestione e obblighi nei porti
Argomento
Gestione rifiuti
Principali contenuti
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito nuove indicazioni operative in materia di disciplina dei rifiuti prodotti dalle navi, chiarendo l’applicazione del Decreto legislativo n.197 del 8 novembre 2021, come modificato dal Decreto legislativo n. 46 del 8 marzo 2024, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/883. L’intervento, formalizzato con la circolare 10 marzo 2026, n. 52734, fa seguito a un audit condotto dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima (Emsa), che ha evidenziato alcune criticità nella gestione dei rifiuti da parte degli operatori portuali. Sotto il profilo organizzativo, il Ministero ribadisce che i porti devono essere dotati di impianti e servizi di raccolta adeguati ai flussi di rifiuti prodotti dalle navi, come individuati nel Piano di raccolta e gestione dei rifiuti, che costituisce lo strumento obbligatorio di pianificazione del servizio. Gli impianti fissi restano soggetti alle autorizzazioni previste dalla Parte IV del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 mentre ai gestori dei servizi si applicano anche le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti. Per quanto riguarda il riparto di competenze, nei porti privi di Autorità di sistema portuale il Piano è adottato dall’Autorità marittima d’intesa con la Regione, mentre l’organizzazione e l’affidamento del servizio competono ai Comuni o agli enti di governo d’ambito, che devono essere coinvolti sin dalla fase istruttoria. Particolare rilievo è attribuito agli obblighi di tracciabilità e alla trasmissione dei dati: le informazioni relative ai piani e ai conferimenti devono essere tempestivamente registrate nei sistemi informativi nazionali ed europei, tra cui SafeSeaNet, e i Piani devono essere pubblicati anche in lingua inglese. Inoltre, tutte le navi, comprese quelle da pesca, devono ricevere la ricevuta di conferimento dei rifiuti.
La circolare fornisce poi specifiche indicazioni in merito ai rifiuti accidentalmente pescati, qualificati come rifiuti urbani, che devono essere gestiti e contabilizzati separatamente rispetto agli altri flussi, al fine di favorirne il recupero e garantire la comunicazione obbligatoria a livello europeo. Qualora la raccolta sia integrata nel servizio comunale, spetta al Comune, d’intesa con l’Autorità portuale, assicurare la corretta distinzione dei flussi. La circolare conferma inoltre la struttura duale del sistema tariffario, articolato in una quota indiretta obbligatoria e in una quota diretta commisurata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti. Infine, vengono chiarite le condizioni per l’esenzione dagli obblighi di notifica e conferimento per le navi in servizio di linea con scali regolari, esenzione subordinata alla presentazione di apposita istanza e alla registrazione nella banca dati del traffico marittimo, con validità limitata agli approdi nazionali.
Iscriviti alla nostra Newsletter e sui Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato!
