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BPA, l’Europa corregge le regole su divieti, controlli e scadenze per gli imballaggi alimentari - Opra Lazio
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BPA, l’Europa corregge le regole su divieti, controlli e scadenze per gli imballaggi alimentari

BPA, l’Europa corregge le regole su divieti, controlli e scadenze per gli imballaggi alimentari

Argomento

Rettifica del Regolamento (UE) 2024/3190 sull’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli pericolosi nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (MOCA), con chiarimenti su divieto, metodi analitici e regime transitorio.Tipo di provvedimento

Regolamento di esecuzione della Commissione europea (Regolamento (UE).

Normativa di riferimento

                                            

 

Principali contenuti

 

Con il Regolamento (UE) 2026/250 del 2 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 3 febbraio, la Commissione europea interviene a rettificare il Regolamento (UE) 2024/3190 relativo all’utilizzo del bisfenolo A (BPA) e di altri bisfenoli pericolosi nei materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA). Si tratta di un intervento che assume rilievo concreto per gli operatori della filiera degli imballaggi alimentari, poiché chiarisce diversi passaggi normativi che avevano generato incertezze applicative.

Il regolamento del 2024 aveva introdotto un divieto ampio di utilizzo del BPA nella fabbricazione di specifici materiali e oggetti destinati al contatto alimentare, inserendosi nel quadro del regolamento (CE) n. 1935/2004 e modificando il regolamento (UE) n. 10/2011 sulle plastiche. La nuova misura del 2026 non modifica l’impianto sostanziale del divieto, ma interviene per correggere incoerenze redazionali e precisare meglio l’ambito di applicazione delle disposizioni.

Una prima modifica riguarda l’articolo 3 del regolamento 2024/3190, dedicato al divieto di utilizzo del BPA. La Commissione elimina il riferimento ai sali del BPA, ritenuto non coerente con la definizione normativa di bisfenolo già contenuta nel testo. Contestualmente viene chiarito in modo esplicito che il divieto non si limita alla fase produttiva, ma si estende anche all’immissione sul mercato dell’Unione dei materiali e oggetti fabbricati utilizzando BPA. Il coordinamento tra produzione e commercializzazione rafforza così la portata effettiva della misura, evitando possibili letture restrittive.

Un ulteriore intervento significativo riguarda i metodi di analisi per la verifica della conformità. La rettifica precisa che deve essere verificata l’assenza di BPA residuo e che, a tal fine, i metodi analitici devono garantire un limite di rilevabilità pari a 1 µg/kg, salvo diversa indicazione specifica. Inoltre, per accertare l’assenza di residui, è richiesto l’utilizzo di un metodo di estrazione. La puntualizzazione elimina ambiguità terminologiche e rafforza l’esigenza di controlli analitici rigorosi, con possibili ricadute sull’organizzazione dei laboratori interni e sulle verifiche commissionate a strutture esterne.

Particolare attenzione è dedicata al regime transitorio. La Commissione corregge l’articolo 11, chiarendo che le disposizioni riguardano la prima immissione sul mercato degli oggetti finali monouso destinati al contatto con alimenti. Tali oggetti, se conformi alla normativa precedente ma non alle nuove regole, potranno essere immessi per la prima volta sul mercato fino al 20 luglio 2026. Per alcune categorie specifiche, come determinati imballaggi per ortofrutticoli o prodotti della pesca, il termine è esteso al 20 gennaio 2028. È inoltre previsto che gli imballaggi immessi nel periodo transitorio possano essere riempiti e sigillati nei dodici mesi successivi alla scadenza del relativo termine, con possibilità di commercializzare i prodotti fino a esaurimento scorte. La rettifica interviene quindi a chiarire la portata temporale delle deroghe, offrendo maggiore certezza agli operatori.

Anche per gli oggetti ad uso ripetuto vengono precisate le scadenze. Quelli immessi per la prima volta sul mercato secondo il primo regime transitorio potranno rimanere sul mercato fino al 20 luglio 2027, mentre per quelli rientranti nel secondo regime il termine è fissato al 20 gennaio 2029. La distinzione evita sovrapposizioni interpretative e consente una pianificazione più accurata della gestione delle scorte e dei cicli produttivi.

Infine, la rettifica interviene sull’allegato III relativo alla dichiarazione di conformità, stabilendo che debba essere indicata l’identità del materiale intermedio oppure dell’oggetto finale per il quale la dichiarazione è rilasciata. La precedente formulazione poteva essere interpretata nel senso di richiedere l’identificazione congiunta di entrambi, con possibili criticità sotto il profilo della riservatezza commerciale nei rapporti tra imprese.

Il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Pur non introducendo nuove restrizioni sostanziali, il testo del 2026 consolida il quadro normativo sul BPA nei MOCA, rafforzando la coerenza sistematica e riducendo le aree di incertezza interpretativa. Per le imprese del settore imballaggi alimentari, la rettifica rappresenta un passaggio che impone una verifica puntuale della documentazione tecnica, dei metodi analitici adottati e della gestione del periodo transitorio, in un contesto regolatorio sempre più orientato alla prevenzione del rischio chimico nei materiali a contatto con gli alimenti.

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